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UNIONE DEI
COMUNI DEL SORESINESE
( Provincia di Cremona )
REGOLAMENTO DI
POLIZIA URBANA
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO
DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL SORESINESE
N. 21 DEL 29/11/2007
Comuni aderenti:
SORESINA – CASALMORANO – ANNICCO –
TRIGOLO – GENIVOLTA – CUMIGNANO SUL NAVIGLIO –
CASTELVISCONTI – AZZANELLO – PADERNO PONCHIELLI
INDICE
Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Ambito applicazione
Art. 3 – Vigilanza e accertamento delle violazioni
Art. 4 – Disposizioni di carattere generale per le
autorizzazioni e concessioni previste dal presente
regolamento
Titolo II – SICUREZZA E QUALITA’ DEL VIVERE COMUNE
Capo I – SALVAGUARDIA DEL VIVERE IN COMUNITA’
Art. 5 – Comportamenti vietati
Art. 6 – Accensione di fuochi
Art. 7 – Divieto di campeggio libero
Capo II – SALVAGUARDIA DEL VERDE
Art. 8 – Divieti
Art. 9 – Verde privato
Capo III – IGIENE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE
Art. 10 – Manutenzione delle facciate degli edifici
Art. 11 – Modalità di esecuzione dei lavori di
manutenzione
Art. 12 – Canali di gronda e discendenti
Art. 13 – Produzione di esalazioni, gas e vapori
nauseanti o inquinanti
Art. 14 – Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi
neri
Capo IV – NETTEZZA PUBBLICA
Art. 15 – Pulizia del suolo pubblico
Art. 16 – Rifiuti
Art. 17 – Sgombero della neve
Capo V – INQUINAMENTO ACUSTICO
Art. 18 – Abitazioni e altri luoghi privati
Art. 19 – Esercizio di attività artistiche e
lavorative rumorose
Art. 20 – Spettacoli e trattenimenti
Art. 21 – Apparecchi sonori a bordo di veicoli
Art. 22 – Pubblicità fonica
Art. 23 – Dispositivi acustici antifurto
Art. 24 – Campane
Art. 25 – Schiamazzi
Titolo III – SUOLO PUBBLICO
Art. 26 – Occupazione di suolo pubblico
Art. 27 – Disposizioni particolari
Art. 28 – Occupazione con spettacoli viaggianti
Art. 29 – Occupazioni con strutture pubblicitarie
Art. 30 - Lavori di pubblica utilità
Art. 31 – Traslochi
Art. 32 – Manifestazioni
Art. 33 – Raccolta fondi, raccolta firme, comizi
Titolo IV – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA’
COMMERCIALI
Art. 34 – Esposizione temporanea di merci
Art. 35 – Prezzi
Art. 36 – Servizi igienici
Art. 37 – Elementi di arredo
Titolo V – DISCIPLINA DELLA DETENZIONE DEGLI ANIMALI
DOMESTICI
Art. 38 – Principi generali
Art. 39 – Benessere degli animali
Art. 40 – Disposizioni riguardanti gli animali
Art. 41 – Detenzione dei cani
Art. 42 – Responsabilità del detentore
Art. 43 – Riproduzione degli animali da affezione
Art. 44 – Accalappiamento cani vaganti e/o randagi
Art. 45 – Custodia e detenzione dei cani
accalappiati
Art. 46 – Cani da pastore
Art. 47 – Colombi in città
Titolo VI – SANZIONI – NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 48 – Entrata in vigore
Art. 49 – Sanzioni
Art. 50 – Competenze attuative e gestionali
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
FINALITÀ
1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina i
comportamenti e le attività che possono influire
-sulla vita della comunità in modo da garantire la
sicurezza, la convivenza civile, la tutela della
qualità della vita, dell'ambiente, degli animali e
per consentire la fruibilità dei beni e degli spazi
comuni.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono
dettate in armonia e fatte salve le norme speciali
di rango pari o superiore vigenti in materia ed in
conformità ai principi generali dell’ordinamento
giuridico, alle previsioni dello Statuto della
comunità e a quelle degli altri regolamenti
comunali.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il
termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con
esso deve intendersi il Regolamento di Polizia
Urbana.
ART. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Salvo diversa previsione, il presente regolamento
è efficace negli spazi ed aree pubbliche nonché in
quelle private gravate da servitù di pubblico
passaggio costituita nei modi e nei termini di legge
o costituita di fatto dall’uso libero e
generalizzato da parte dei cittadini.
2. E’ fatto obbligo a tutti coloro che si trovano, a
qualunque titolo, sul territorio dell’Unione di
rispettarlo.
ART. 3
VIGILANZA E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
1. La vigilanza relativa all’applicazione del
presente regolamento è affidata alla Polizia Locale
dell’Unione, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia
Giudiziaria di cui all’art. 57 c.p.p. nell’ambito
delle rispettive mansioni.
2. Ogni procedimento inerente l’accertamento delle
violazioni è eseguito nel rispetto delle norme
previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive
modifiche.
3. Nel corso delle operazioni di vigilanza, i
soggetti di cui al comma 1 possono accedere negli
atri, nelle scale, negli stabili, nei negozi, negli
spacci, nei laboratori, nelle officine, negli
stabilimenti e nei locali annessi, nei locali
pubblici in genere e dovunque si svolgano attività
sottoposte alla vigilanza.
ART. 4
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE
REGOLAMENTO
Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire
preventiva specifica concessione od autorizzazione,
questa deve essere richiesta con istanza conforme
alla legge sul bollo, indirizzata all’ufficio
competente. All'istanza deve essere allegata la
documentazione che, in relazione al bene che si
intende utilizzare ed alle modalità di
utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che
si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai
fini dell’istruttoria del procedimento;
Gli uffici competenti esaminano la documentazione
prodotta e richiedono, qualora necessario, la
documentazione integrativa;
L'eventuale diniego della concessione o
autorizzazione deve avvenire con provvedimento
motivato ed in forma scritta, se non diversamente
previsto.
Le concessioni e le autorizzazioni sono personali e
vengono rilasciate :
• senza pregiudizio dei terzi;
• con l’obbligo del concessionario o del soggetto
autorizzato di riparare tutti i danni derivanti
dall’attività assentita e di tenere sollevato l’ente
concedente da qualsiasi azione intentata da terzi
connessa alla concessione/autorizzazione rilasciata;
• con riserva per l’Unione di imporre in ogni tempo,
nuove condizioni che si rendessero necessarie nel
pubblico interesse .
Oltre alle norme regolamentari e a quelle riportate
sul titolo autorizzatorio/concessorio i titolari
debbono anche osservare le disposizioni verbali date
in luogo dai funzionari e dagli agenti di cui
all’art. 3, comma1, del Regolamento.
Le autorizzazioni e le concessioni possono essere
sospese o revocate, con provvedimento scritto e
motivato senza diritto a ripetere dall’Unione
indennità e compensi di sorta, in caso di utilizzo
in modo difforme alle disposizioni regolamentari o
alle condizioni e alle prescrizioni cui sono state
subordinate , e per motivi di interesse generale.
TITOLO I I
SICUREZZA E QUALITA' DEL VIVERE COMUNE
CAPO I
SALVAGUARDIA DEL VIVERE IN COMUNITÀ
ART. 5
COMPORTAMENTI VIETATI
A salvaguardia della sicurezza, dell’incolumità,
dell’igiene e del pubblico decoro è vietato:
a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il
suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di
esso o sotto di esso installati, salvo che per gli
interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle
norme in proposito dettate dagli speciali
regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici
pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di
edifici privati;
c. rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o
fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle
attrezzi per giochi, barriere, termini, cartelli
recanti indicazioni di pubblico interesse, altri
elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici
servizi o comunque a pubblica utilità;
d. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni
pubblici, ove non sia autorizzato;
e. praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade
pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i
marciapiedi ed i portici, quando possono arrecare
intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per
se o per gli altri, o procurare danni;
f. È vietato lanciare pietre, palle di neve,
involucri contenenti acqua od altri oggetti comunque
atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia
a mano che con qualsiasi altro strumento.
g. lanciare o abbandonare sul suolo pubblico e
collocare sui veicoli in sosta volantini o simili,
ovvero depositarli sui gradini degli edifici, sulle
maniglie o stipiti delle abitazioni o in altro luogo
che possa favorirne la dispersione nell’ambiente;
h. compiere presso fontane pubbliche o comunque sul
suolo pubblico operazioni di lavaggio dei veicoli o
di alcunché;
i. immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro
uso improprio;
j. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle
piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando
intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie
degli ingressi;
k. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i
contenitori dei rifiuti;
l. gettare nei cestini dei rifiuti collocati nelle
aree verdi, nei marciapiedi o comunque nei luoghi di
ritrovo i rifiuti di cui al comma 1 dell’art. 14;
m. ostruire o invertire il deflusso dell’acqua dei
fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente
esistenti, nonché immettervi solidi o liquidi;
n. occupare in qualsiasi modo gli spazi riservati
alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone
invalide, nonché impedire l’utilizzo di strutture
realizzate per consentire il superamento delle
barriere architettoniche;
o. stare sulla pubblica via o in luogo pubblico, non
attrezzato alla balneazione, in costume da bagno o
in abbigliamento succinto o a dorso nudo o comunque
compiere atti o esporre cose, in luogo pubblico o in
vista del pubblico, contrari alla decenza o al
pubblico decoro, o che possano recare molestia,
disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o in
ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti,
nonché soddisfare esigenze corporali fuori dai
luoghi a ciò destinati;
p. accendere fuochi o gettare oggetti accesi,
mozziconi di sigaretta negli spazi pubblici e nei
luoghi di passaggio pubblico;
q. sparare mortaretti o simili , far uso di
manganelli di plastica o di simili oggetti
contundenti o atti ad offendere, di schiumogeni e di
ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o
imbrattare. Rientrano tra questi l’utilizzo di
bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro
simpatico, farina e simili.
r. circolare sotto i portici con biciclette, pattini
a rotelle e simili;
s. Abbandonare o lasciare incustoditi effetti o
altro materiale non riconducibile alla categoria dei
rifiuti.
t. deporre, o lasciar cadere in qualsiasi ora del
giorno e della notte, in tutti i luoghi aperti al
pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio,
acqua, spazzatura, avanzi di erbaggi e di frutta e
comunque qualsiasi cosa o oggetto catalogabile come
rifiuto.
u. depositare nelle proprietà private esposte alla
pubblica vista qualsiasi cosa che nuoccia
all’estetica o al decoro della città. Le stesse aree
devono essere tenute libere da rovi, erbacce e
sporcizia a cura del proprietario, salvo che in
conseguenza di situazioni eccezionali ed a
condizione che vengano rimossi nel più breve tempo
possibile.
v. utilizzare resede, balconi, terrazzi e luoghi
condominiali collettivi visibili dagli spazi
pubblici come luogo di deposito di rottami o altri
simili materiali, salvo che in conseguenza di
situazioni eccezionali ed a condizione che vengano
rimossi nel più breve tempo possibile;
w. collocare sulle finestre, balconi, terrazzi, su
qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso
spazi pubblici, qualsiasi oggetto mobile non
convenientemente assicurato contro ogni pericolo di
caduta;
x. procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o
piante collocati all’esterno delle abitazioni
procurando stillicidio sugli spazi pubblici;
y. stendere panni all’esterno delle abitazioni sui
lati verso la pubblica via, scuotere, battere o
spolverare tappeti, stuoie, tovaglie, indumenti,
stracci e simili su spazi pubblici;
z. E’ vietato raccogliere questue e elemosine per
qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti;
aa. Accedere in aree pubbliche e giardini recintati,
proprietà comunali, impianti sportivi oltre l’orario
di chiusura.
ART 6
ACCENSIONE DI FUOCHI
1. E’ vietato bruciare materiale di qualsiasi tipo o
accendere fuochi nei centri abitati, compreso
materiale di varia natura presenti nei cantieri
edili e di scarti di lavorazioni artigianali e
commerciali.
ART. 7
DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO
a. In tutto il territorio dell’Unione, compresa la
sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree
di uso pubblico, è vietata l’effettuazione di
qualsiasi specie di campeggio o di attendamento,
fuori delle aree appositamente attrezzate; è inoltre
vietato ai possessori di veicoli attrezzati con
serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in
transito o durante la sosta nel territorio del
Comune, di effettuare lo scarico di dette acque
fuori delle aree appositamente attrezzate.
b. Gli addetti alla vigilanza di cui all’art. 3 del
Regolamento, danno immediata esecuzione alla
presente disposizione con le modalità ritenute più
opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in
modo da assicurare l’allontanamento delle persone e
dei veicoli con la massima efficacia e rapidità,
richiedendo, se del caso, la collaborazione delle
altre forze di polizia, degli uffici tecnici e di
manutenzione o di terzi che possano prestare la loro
opera professionale.
c. E’ fatto obbligo a chiunque viene richiesto dagli
addetti alla vigilanza di collaborare per
l’attuazione di quanto previsto ai commi a e b.
d. Con apposito provvedimento, previo nulla osta del
Sindaco del Comune interessato, possono essere
attivati campi di sosta temporanei per motivate
esigenze e per situazioni di emergenza.
CAPO II
SALVAGUARDIA DEL VERDE
ART. 8
DIVIETI
1) Nei viali, nelle vie alberate, nei giardini e nei
parchi pubblici è fatto divieto di :
a. introdursi o sostare nelle aree verdi e nelle
parti riservate ai soli pedoni, con veicoli di ogni
genere;
b. recare qualsiasi impedimento o deviazione ai
corsi dell'acqua, rigagnoli o simili;
c. calpestare o coricarsi nelle aiuole fiorite od
erbose, danneggiare le siepi, le piante, i fiori e i
frutti;
d. salire sugli alberi e danneggiarli o appendervi o
appoggiarvi oggetti, staccare rami, piante, fiori,
foglie, frutti;
e. creare disturbo o pericolo alla fauna;
f. svolgere competizioni sportive nei viali o
giardini pubblici, salvo autorizzazione;
g. introdurre cani, cavalli o animali da cortile.
2) Nei parchi può essere altresì consentita, previa
autorizzazione, l’installazione di giostre o
attrazioni simili per i bambini.
3) Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti
dal Codice della Strada, è consentito ai bambini,
l'uso dei tricicli, piccole biciclette, automobiline
a pedale, o di altri giocattoli che non arrechino
disturbo o danno a persone o cose.
4) Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono
anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti
nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del
territorio dell’Unione.
5) Le disposizioni di cui al comma 1, lett. e), si
applicano anche nelle aree verdi di uso pubblico del
territorio dell’Unione.
6) I ripristini conseguenti a manomissioni di aree
verdi ed alberate, derivanti da attività
autorizzate, sono disciplinati con lo stesso
provvedimento autorizzato rio.
ART. 9
VERDE PRIVATO
1) Il verde condominiale e gli spazi privati
prospettanti la pubblica via debbono essere
mantenuti in condizioni decorose.
2) I rami degli alberi e/o le siepi che si
protendono sulla pubblica via, fermo restando le
prescrizioni del Codice della Strada, devono essere
costantemente regolarizzati in modo da evitare
pericoli.
3) E’ compito dei proprietari rimuovere con
sollecitudine rami e foglie cadute sulle strade.
CAPO III
IGIENE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE
ART. 10
MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI
1. I proprietari, amministratori o conduttori degli
edifici prospicienti piazze o vie pubbliche hanno
l'obbligo di mantenere le facciate in buone
condizioni estetiche e di conservazione effettuando,
quando necessario, lavori di manutenzione e di
coloritura seguendo gli indirizzi forniti dagli
Uffici Tecnici dei singoli Comuni aderenti
all’Unione. In caso di degrado il Comune di
appartenenza può imporre l'esecuzione dei necessari
lavori.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono mantenere in
buono stato di conservazione le porte delle case e
dei negozi nonché gli infissi prospicienti
l'esterno, gli androni e le scale. In modo
particolare dovranno essere curate le inferriate dei
giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre
provvedere ad estirpare l’erba lungo tutto il fronte
dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per
tutta la loro lunghezza ed altezza, nonché alla
periodica ripulitura di canali o fossette al fine di
mantenerne l’efficienza.
4. In caso di pericolo i proprietari, gli
amministratori o i conduttori degli stabili devono
segnalarlo con adeguata segnaletica transennando la
zona interessata.
ART. 11
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
1. E' vietato, nell'interno dei negozi, abitazioni e
cortili effettuare operazioni che portino polvere
sul suolo pubblico e compiere quelle operazioni che
risultino pericolose, gravose o moleste per gli
altri.
2. E’ vietato gettare sulle aree di cui all’art. 2,
comma 1, dai ponti di servizio, dall’interno delle
fabbriche o dai cantieri materiali di demolizione od
altro. I detriti devono essere caricati sugli
automezzi attraverso apposite tubature che
impediscano la fuoriuscita di polveri.
ART. 12
CANALI DI GRONDA E DISCENDENTI
1. E' fatto obbligo ai proprietari, agli
amministratori ed ai conduttori di mantenere in
perfetto stato di efficienza i canali di gronda ed i
discendenti delle acque meteoriche, in modo da
impedire che le acque possano cadere o defluire
sulla proprietà pubblica o privata aperta all’uso
pubblico.
ART. 13
PRODUZIONE DI ESALAZIONI, GAS E VAPORI NAUSEANTI O
INQUINANTI
1. E’ vietata la produzione e diffusione, nel
territorio dell’Unione, di esalazioni, gas e vapori
nocivi alla pubblica salute o nauseanti per la
comunità.
2. Oltre i provvedimenti e le sanzioni previste
dalla legge penale e dalle norme in materia di
inquinamento atmosferico, su parere del competente
ufficio sanitario, il Sindaco adotta tutti quei
provvedimenti che la situazione contingente
richiede, prescrivendo ad es. impianti di
depurazione.
3. In caso di recidiva o di inosservanza delle
prescrizioni di cui al comma 2, il Presidente
dell’Unione dispone la sospensione dell’attività
nell’esercizio del potere di cui all’art. 50 del D.
Lgs. 267/2000
4. I veicoli in sosta o in fermata per cause diverse
dalla congestione del traffico, devono avere il
motore spento.
ART 14
OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI
1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse
biologiche devono essere effettuate da ditte
adeguatamente attrezzate e autorizzate allo
smaltimento dei rifiuti con idonea attrezzatura
muniti di dispositivi atti a non disperdere il
liquido.
2. Qualora le operazioni comportino l’occupazione
della sede stradale dovranno essere eseguite le
disposizioni impartite dall’Ufficio di Polizia
Locale, attraverso l’acquisizione di apposita
autorizzazione rilasciata dal Responsabile
dell’Area.
CAPO IV
NETTEZZA PUBBLICA
ART. 15
PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO
1. Fatta salva l’applicabilità di norme speciali, è
vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre
qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi ed
aree pubbliche o d’uso pubblico a qualunque scopo
destinate, nei corsi o specchi d’acqua o sulle
sponde o ripe dei medesimi.
2. E’ fatto obbligo a chiunque eserciti attività di
qualsiasi specie mediante l’utilizzo di strutture
collocate ( chioschi, bancarelle, gazebo, edicole,
venditori ambulanti itineranti, ponteggi, ecc. ),
anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di
uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia
del suolo occupato e dello spazio circostante, sino
ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l’attività di cui al comma 2 si protrae
nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o
altre simili strutture fisse, o con banchi mobili,
gli esercenti devono collocare, in posizione
conveniente, all’interno dello spazio occupato, un
contenitore di adeguata capacità per il deposito di
rifiuti minuti.
4. L’obbligo della pulizia del suolo pubblico
sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento
di una propria attività, anche temporanea.
5. Coriandoli e qualsiasi altro materiale o sostanza
, eventualmente lanciate su spazi pubblici in
occasione di cerimonie nuziali e di altro genere,
devono essere rimossi entro un’ora dal termine
dell’evento.
6. E’ fatto obbligo a chiunque eserciti attività di
qualsiasi specie in locali prospettanti sulla
pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica
via, di provvedere alla costante pulizia del tratto
di marciapiede sul quale l’esercizio prospetta o dal
quale si accede, fatta salva la possibilità per il
Comune di intervenire per il ripristino della
pulizia.
7. I proprietari o amministratori o conduttori di
immobili collaborano con l’Ente proprietario, nel
mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede
prospiciente l’immobile stesso.
8. I proprietari o amministratori o conduttori di
stabili o edifici a qualunque scopo destinati hanno
l’obbligo di provvedere, secondo le rispettive
competenze, alla pulizia costante dei portici per il
tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la
possibilità per il Comune di intervenire per il
ripristino della pulizia.
9. I proprietari di aree private non recintate
confinanti con pubbliche vie, hanno l’obbligo di
provvedere alla costante pulizia delle medesime ed
allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati
depositati.
10. Nell’esecuzione delle operazioni di pulizia del
suolo di pertinenza è vietato trasferire i rifiuti
sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere
raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni
dettate da ogni singolo Comune facente parte
dell’Unione e/o depositati chiusi nei contenitori
per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e/o presso
le apposite piazzole, oppure in caso di raccolta
porta a porta depositati davanti all’entrata della
propria abitazione nei giorni previsti e solo due o
tre ore prima della raccolta stessa.
ART. 16
RIFIUTI
1. A garanzia dell’igiene ed a tutela del decoro, i
rifiuti domestici devono essere depositati
all’interno dei contenitori collocati dall’azienda
preposta, solo in appositi sacchi chiusi o in altri
idonei involucri chiusi richiudendo il contenitore
dopo l’uso, oppure in caso di raccolta porta a porta
depositati davanti all’entrata della propria
abitazione nei giorni previsti e solo due o tre ore
prima della raccolta stessa.
2. Le ceneri derivanti da stufe, camini od altro
dovranno essere conferite presso le piazzole
ecologiche .
3. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano
colmi non è consentito collocare sacchi e involucri
che ne impediscano la completa chiusura, ne
depositare gli stessi all’esterno dei suddetti
contenitori.
4. In considerazione delle valenze economica ed
ecologica delle operazioni di recupero e riciclaggio
dei materiali le frazioni di rifiuto per le quali è
prevista la raccolta differenziata devono essere
conferite nei contenitori a tal fine predisposti nei
comuni che ne prevedono il collocamento su
territorio, mentre in quei comuni dove per tali
rifiuti riciclabili viene effettuata la raccolta
porta a porta gli stessi dovranno essere depositati
davanti all’entrata della propria abitazione nei
giorni previsti e solo due o tre ore prima della
raccolta stessa. I contenitori di cui sopra non
devono in alcun modo essere utilizzati per il
conferimento di materiali diversi da quelli per i
quali sono stati predisposti.
5. I rifiuti costituiti da relitti di
elettrodomestici o di mobili, da imballaggi o altri
oggetti ingombranti , non devono in alcun caso
essere depositati nei contenitori o presso di essi,
nè in altro luogo destinato al conferimento dei
rifiuti domestici, ma dovranno essere conferiti
negli appositi centri di raccolta differenziata,
ovvero ai rivenditori di tali beni.
6. E’ vietato depositare nei contenitori per la
raccolta dei rifiuti domestici pneumatici, residui
di lavorazioni artigianali o industriali nonché
rifiuti pericolosi, che devono essere smaltiti in
conformità a quanto disposto dalla legge e dalle
norme locali.
7. E’ vietato depositare all’interno dei contenitori
per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie
provenienti da lavori edili. Le macerie devono
essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite
direttamente alle discariche autorizzate utilizzando
idonei mezzi di trasporto che ne evitano la caduta e
la dispersione.
ART. 17
SGOMBERO DELLA NEVE
1. E' fatto obbligo ai proprietari, agli
amministratori, ai conduttori degli stabili e agli
esercenti attività prospettanti sulla pubblica via
di provvedere allo sgombero della neve dai
marciapiedi.
2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori
degli stabili quando ravvisano la necessità di
procedere allo sgombero della neve dai tetti,
terrazze e balconi debbono darne preventiva
comunicazione al Comando di Polizia Locale; in caso
di assenso, devono effettuare le operazioni
adottando le necessarie cautele ivi inclusa la
delimitazione dell'area interessata:
3. Lo sgombero della neve dai tetti può essere, in
caso di necessità, imposto dal singolo Comune.
4. Alla rimozione della neve dai passi carrabili
devono provvedere i loro utilizzatori.
5. Le operazioni di rimozione debbono avvenire senza
creare problemi per il transito pedonale e
veicolare.
6. La neve rimossa non deve essere accumulata sul
suolo pubblico.
7. In caso di gelo vige l'obbligo per i soggetti di
cui al comma 1 di rimuovere i ghiaccioli formatisi
sulle grondaie, sui balconi o terrazzi. Analogamente
si dovrà procedere per i blocchi di neve o di
ghiaccio aggettanti, per scivolamento, su
marciapiedi pubblici e cortili privati al fine di
evitare pericoli per le persone e le cose avendo
cura di recintare l’area in cui si opera.
CAPO V
INQUINAMENTO ACUSTICO
ART. 18
ABITAZIONI E ALTRI LUOGHI PRIVATI
1. E' vietato produrre nelle abitazioni o negli
altri luoghi privati rumori superiori ai limiti di
legge senza l'opportuna deroga da parte del
Presidente dell’Unione.
2. Le apparecchiature domestiche che provocano
rumore o vibrazioni non possono essere utilizzate
dalle ore 22.00 alle ore 06.00.
3. Nella fascia oraria di cui al comma precedente
potranno essere utilizzati apparecchi televisivi,
radiofonici e analoghi, contenendo il volume delle
emissioni sonore ad un livello tale da non propagare
rumori nelle abitazioni vicine.
4. Salvo insonorizzazione del locale, l'uso di
strumenti musicali è vietato nelle fasce orarie
12.00 - 15.00 e 21.00 - 09.00; nelle fasce orarie in
cui è consentito devono essere adottati accorgimenti
e cautele per evitare disturbo.
5. Nelle abitazioni è inoltre vietato esercitare
attività che comportino l'uso di macchine azionate
da motore, eccezione fatta per le attrezzature di
ufficio o medico - sanitarie.
ART. 19
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTISTICHE E LAVORATIVE
RUMOROSE
1. E’ vietato l’esercizio di attività artistiche o
lavorative rumorose nei centri abitati.
2. Chiunque esercita una professione o un mestiere
rumoroso deve sospendere l'attività dalle ore 12.30
alle ore 14.00 e dalle ore 22.00 alle ore 07.00 e
deve, comunque, adottare ogni accorgimento per
evitare disturbo. Nei giorni festivi l’attività deve
essere sospesa dalle ore 12.00 alle ore 16.00 e
dalle ore 20.00 alle ore 07.00.
3. Il Comune potrà, previa richiesta ed acquisizione
di idoneo parere tecnico, autorizzare attività
lavorative nelle fasce suddette in caso di
particolari situazioni così come potrà estendere
l'ampiezza di tali fasce in considerazione delle
caratteristiche del luogo e dell'ambiente
circostante.
4. In casi di accertata incompatibilità
dell'attività esercitata con il rispetto della
quiete pubblica il Sindaco può, previa acquisizione
di parere qualificato, sospendere, anche
temporaneamente, l'attività.
5. Per ogni attività temporanea (come le
ristrutturazioni o i lavori in edifici) l'esecutore
dei lavori dovrà, qualora supponga che vengano
superati i limiti di legge, richiedere una deroga
all’Unione da esporsi presso il cantiere in luogo
visibile al pubblico.
ART. 20
SPETTACOLI E TRATTENIMENTI
1. I titolari di autorizzazione per esercizi
pubblici di somministrazione, circoli privati,
spettacoli o trattenimenti pubblici, sale giochi e
di pubblico spettacolo o trattenimento devono
svolgere l'attività in locali che siano strutturati
in modo da contenere l'emissione e le immissioni di
rumore entro i limiti previsti dalla legge.
2. E’ vietata la collocazione di apparecchi sonori
all’esterno dei locali di pubblico spettacolo, di
pubblico trattenimento e dei pubblici esercizi in
genere, ovvero in cortili, giardini ed altre aree
aperte annesse ai locali medesimi. E’ in ogni caso
vietata la diffusione di musiche e suoni udibili da
chi si trovi all’esterno dei luoghi in cui si
svolgono le attività predette.
3. Per le nuove attività per le quali viene
richiesta licenza di esercizio o autorizzazione è
necessario presentare una valutazione di impatto
acustica eseguita da un tecnico competente in
acustica in base al disposto della Legge 26.10.1995
n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
4. Qualora ritenuto necessario l’ente autorizzante,
potrà richiedere la valutazione di impatto acustico
di cui alla Legge 447/95 anche ai titolari degli
esercizi pubblici (bar, birrerie, ristoranti), e
circoli già in attività.
5. I soggetti indicati nel comma precedente hanno
l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei
locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze
di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai
quali possa derivare pregiudizio alla quiete
pubblica e privata, nonché all’igiene, alla pubblica
decenza, ecc., invitando gli stessi ad attenersi a
comportamenti civili e se del caso avvertire le
forze dell’ordine.
6. Gli organizzatori degli spettacoli all'aperto
dovranno, qualora suppongano che vengano superati i
limiti di legge, richiedere una deroga da esporsi
presso il luogo di spettacolo e visibile al
pubblico.
7. Le autorizzazioni per lo svolgimento di
spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono
indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare
pregiudizio alla quiete pubblica.
ART. 21
APPARECCHI SONORI A BORDO DI VEICOLI
1. Fermo restando quanto stabilito dal Codice della
Strada al riguardo il suono emesso da apparecchi
radiofonici, di riproduzione sonora e da strumenti
musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento non
deve essere udibile dall’esterno dei veicoli stessi.
2. Apparecchi e strumenti sonori installati a bordo
di veicoli sprovvisti di abitacolo possono essere
ascoltati soltanto in cuffia, fermo restando il
divieto d’uso di cuffie sonore da parte di
conducenti di veicoli in movimento sancito dal
codice stradale.
3. E’ vietata qualsiasi forma di suono o musica a
mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di
amplificazione posti esternamente ai veicoli.
ART. 22
PUBBLICITÀ FONICA
1. E’ vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo
di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di
amplificazione se non espressamente autorizzata,
salvo diversa disposizione la pubblicità sonora non
può essere effettuata dalle ore 20:00 alle 10:00 e
dalle 13:00 alle 16:00.
2. La pubblicità sonora, di cui al punto uno, si
intende solo in forma itinerante.
3. Fermo restando la normativa dei regolamenti sulla
pubblicità dei singoli Comuni appartenenti
all’Unione, nonché del codice stradale in materia di
pubblicità fonica, la propaganda sonora è consentita
nei centri abitati del territorio della stessa
Unione esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 13.00
e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.
4. La pubblicità fonica con attrezzature fisse o
mobili in occasione di propaganda elettorale non è
consentita a distanze inferiori, in linea d’aria, a
metri 200 dagli ospedali, dalle case di cura e di
riposo, dai cimiteri, dagli asili nido, nonché dalla
scuole di ogni ordine e grado durante i giorni e gli
orari di lezione.
5. In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari
e della musica eventualmente emessa deve essere
contenuto entro limiti ragionevoli, tali da non
recare disturbo alla quiete pubblica, tenuto anche
conto della conformazione topografica e delle altre
caratteristiche dei luoghi in cui viene svolta.
ART. 23
DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO
1. I dispositivi antifurto installati nelle
abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti e
in altro luogo nonché quelli installati sui veicoli
debbono essere tenuti in modo che non vengano
superati i limiti fissati dalla normativa specifica.
In qualsiasi caso i dispositivi installati sui
veicoli non potranno superare la durata complessiva
di 3 minuti primi, ancorché sia intermittente,
mentre per i restanti dispositivi la durata massima
è stabilita in 15 minuti primi.
2. Nel caso in cui si verifichino condizioni anomale
di funzionamento degli antifurti istallati nei
veicoli, che creano disagio alla collettività, viene
disposto il traino del veicolo presso un idoneo
luogo di custodia al fine di consentirne una
eventuale disattivazione, le spese sostenute dalla
pubblica amministrazione sono poste a carico del
trasgressore.
3. Gli impianti di allarme di case e fondi
commerciali o artigiani dovranno essere sottoposti a
verifica periodica in modo da essere sempre
efficienti e non arrecare disturbo o allarme
ingiustificato alla cittadinanza.
ART. 24
CAMPANE
1. Il suono delle campane deve essere regolato in
modo da non disturbare la quiete pubblica.
2. Il suono delle campane è proibito prima delle
07:00 e dopo le ore 23:00, fatta eccezione per
l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti
religiosi, salvo se determinate da forza maggiore o
cause fortuite.
ART. 25
SCHIAMAZZI
1. Sono altresì considerati atti contrari alla
quiete pubblica e come tali sono vietati le grida,
gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone
riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle
vie, tanto di giorno che di notte.
2. È vietato ai conducenti di veicoli a motore di
provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree
private, comprese nella zona urbana, il relativo
funzionamento, accelerando eccessivamente o
spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi,
scoppi e rumori inutili.
TITOLO III
SUOLO PUBBLICO
ART. 26
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla
circolazione stradale, l'occupazione del suolo
pubblico è altresì disciplinata da appositi
regolamenti comunali per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche.
ART. 27
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
a. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi,
banchine, giardini pubblici ed aree soggette a
pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante
ornamentali od altro, può essere concessa davanti
alle attività commerciali o artigianali e pubblici
esercizi prioritariamente a favore dei gestori delle
attività.
b. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai
pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi,
uniformi e sempre puliti.
c. I marciapiedi e le banchine possono essere
occupate nella misura e con le modalità consentite
dal Codice della Strada, e comunque per uno spazio
che non superi due terzi della sua ampiezza o che
comunque consenta il passaggio dei pedoni.
d. L'amministrazione comunale può negare la
concessione, anche qualora le misure minime fossero
rispettate, quando vi si oppongano ragioni di
viabilità e di sicurezza del traffico o di altri
motivi di pubblico interesse.
e. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per
esposizione di merci o derrate, all'esterno dei
negozi, sono in generale vietate con particolare
riferimento ai generi di frutta e verdura che per le
loro caratteristiche sono soggetti a deperimento e
inquinamento atmosferico. Si consente di effettuare
operazione di carico e scarico dei prodotti
alimentari in genere per il tempo necessario
all’operazione di deposito delle confezioni di
fronte al punto vendita, i prodotti scaricati
dovranno essere trasferiti all’interno del negozio
nel tempo massimo di 90 minuti.
f. I contenitori per la raccolta dei medicinali
scaduti e delle pile esauste quando siano collocati
all’esterno degli esercizi commerciali specializzati
non sono soggetti alle norme sull’occupazione del
suolo pubblico.
ART.28
OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI
1. L’occupazione di aree per l’allestimento di
attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da
specifici regolamenti dei singoli comuni dell’Unione
e può avvenire solo su aree a tal fine
preliminarmente determinate.
ART. 29
OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE
1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal
Codice della Strada e quanto prescritto dai
Regolamenti dei singoli Comuni dell’Unione sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni,
nessun elemento pubblicitario, nessun veicolo e
nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari
possono essere collocati, anche temporaneamente, su
aree o spazi pubblici senza preventiva e specifica
autorizzazione per l’occupazione.
2. Non è consentita la collocazione dei veicoli, dei
mezzi e delle strutture di cui al comma 1 su aree o
spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a
giudizio del competente ufficio comunale dalla
collocazione possano derivare conseguenze negative
alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico.
La collocazione può altresì essere negata quando sia
giudicata dai competenti uffici incompatibile con le
esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia autorizzata l’occupazione del suolo
pubblico per la collocazione di strutture e mezzi
pubblicitari la medesima non può porsi in atto se
non dopo aver adempiuto i conseguenti obblighi in
materia di imposte sulla pubblicità.
4. Nell’ambito ed in prossimità dei luoghi e dei
beni situati in zone di particolare interesse
ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge non
può essere autorizzata la posa in opera di cartelli
o altri mezzi di pubblicità in contrasto con la
normativa di settore.
ART. 30
LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
1. Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di
strutture e impianti dei servizi di pubblica utilità
è necessario che le ditte erogatrici dei servizi
stessi o le ditte che hanno in affidamento i lavori
, comunichino preventivamente l'intervento e le
modalità di esecuzione, con i relativi tempi,
presentando Denuncia di Inizio Attività al Comando
di Polizia Locale o all’Ufficio Tecnico del Comune
di competenza.
2. Sarà cura delle ditte stesse posizionare la
prescritta segnaletica stabilita dal Codice della
Strada, dal Regolamento di attuazione e dalle altre
disposizioni in materia.
3. Le ditte esecutrici dei lavori dovrà altresì
attenersi a quanto previsto dalle disposizioni
tecniche relative alle modalità di esecuzione delle
riparazioni degli impianti lungo le strade come
previsto da ogni singolo Comune e comunque in linea
generale dovrà riempire, subito dopo la posa, gli
scavi sulla carreggiata con getto di calcestruzzo di
cemento magro almeno fino a 2 cm sotto il piano
della pavimentazione stradale. Il ripristino
definitivo sarà poi eseguito mediante fornitura di
stesa in opera di uno strato di conglomerato
bitumoso, rullato, per la larghezza almeno di cm. 50
oltre lo scavo e/o secondo altra disposizione del
tecnico comunale del Comune di competenza e/o
secondo quanto stabilito da apposito Regolamento
Comunale di riferimento .
4. E' facoltà di ogni singolo Comune dell’Unione
richiedere una diversa programmazione al fine di
ridurre i disagi sul proprio territorio di
competenza.
5. A lavori ultimati competerà alla ditta stessa il
ripristino del suolo oggetto dei lavori, comunicando
altresì agli uffici di cui al comma 1 la data di
ultimazione dei lavori stessi, al fine di
verificarne la regolare esecuzione.
ART. 31
TRASLOCHI
1. Qualora, in caso di traslochi, si renda
necessario occupare parte del suolo pubblico con
veicoli e attrezzature è necessario presentare
istanza ( D.I.A. ) al Comando di Polizia Locale
specificando modalità e tempi di realizzazione
dell’intervento.
2. Sarà cura del titolare della D.I.A. segnalare
l'area oggetto dell'occupazione con le modalità
previste dal Codice della Strada.
3. All’occupazione dell’area oggetto della D.I.A.
consegue il pagamento, quando previsto dai singoli
Regolamenti Comunali, della relativa tosap.
ART. 32
MANIFESTAZIONI
1. In caso di occupazione di suolo pubblico per
manifestazioni , fatto salvo quanto previsto dal
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del
relativo Regolamento d’Attuazione, il richiedente
dovrà presentare istanza di autorizzazione
comunicando le modalità di occupazione e le
caratteristiche delle strutture e degli impianti
utilizzati.
2. Per tutta la durata della manifestazione
l'autorizzato, o suo rappresentante, sarà
responsabile del rispetto delle prescrizioni
imposte, in particolare per gli aspetti di igiene e
di sicurezza pubblica, e dovrà essere reperibile in
loco.
ART. 33
RACCOLTA FONDI, RACCOLTA FIRME, COMIZI
1. L'autorizzazione di spazi pubblici per raccolta
fondi, firme e in occasione di comizi, da richiedere
almeno 05 ( cinque ) giorni prima, salvo casi
imprevedibili o di necessità, è rilasciata nel
rispetto delle esigenze della circolazione veicolare
e pedonale.
2. Il suolo pubblico occupato verrà concesso a
titolo gratuito.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI
ART. 34
ESPOSIZIONE TEMPORANEA DI MERCI
1. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per
esposizione di merci o derrate, all'esterno dei
negozi, sono in generale vietate con particolare
riferimento ai generi di frutta e verdura che per le
loro caratteristiche sono soggetti a deperimento e
inquinamento atmosferico.
2. Si consente di effettuare operazione di carico e
scarico dei prodotti alimentari in genere per il
tempo necessario all’operazione di deposito delle
confezioni di fronte al punto vendita, i prodotti
scaricati dovranno essere trasferiti all’interno del
negozio nel tempo massimo di 90 minuti.
ART. 35
PREZZI
1. E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi
pubblici di somministrazione di alimenti e bevande
che esercitano la ristorazione di esporre, anche
all'esterno dell'esercizio, idonee e visibili
tabelle riportanti menù e prezzi.
ART. 36
SERVIZI IGIENICI
1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti
i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati
di servizi igienici che devono essere messi a
disposizione dei frequentatori.
ART. 37
ELEMENTI DI ARREDO
1. Il posizionamento di elementi di arredo (vasi,
fioriere ed elementi similari) da parte di esercenti
attività commerciali ed artigianali, nonché di
privati, è subordinato all'ottenimento della
necessaria autorizzazione per l’occupazione del
suolo pubblico, sollevando l’Unione da qualsiasi
responsabilità sia Civile che Penale.
TITOLO V
DISCIPLINA DELLA DETENZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI
ART. 38
PRINCIPI GENERALI
1. Il Comune promuove e disciplina la tutela degli
animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà
verso di essi ed il loro abbandono, al fine di
favorire nel benessere dell'animale la corretta
convivenza con l'uomo e tutelare la salute pubblica
e l'ambiente.
ART. 39
BENESSERE DEGLI ANIMALI
1. Allo scopo di garantire il benessere degli
animali :
a. Sono vietati sul territorio dell’Unione
spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o
private che comportino maltrattamento o sevizie di
animali ai sensi degli articoli 70 e 129 del
Regolamento di Pubblica Sicurezza e 727 e 638 del
Codice Penale.
b. L'esposizione degli animali da affezione nei
negozi e nei mercati deve tenere conto dei bisogni
fisiologici ed etnologici delle specie.
c. E' vietato abbandonare gli animali domestici o
tenuti in cattività.
d. E’ vietato spargere impropriamente veleni o
sostanze che possano arrecare danno agli animali
presenti sul territorio dell’Unione.
ART. 40
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI
1. È vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare
animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico
passaggio.
2. È vietato foraggiare gli animali in luoghi
pubblici, aperti al pubblico o comunque, di pubblico
transito, fatta eccezione per le zone destinate a
fiere per gli animali.
3. È vietato lasciar vagare o condurre senza
giustificato motivo entro l'abitato qualsiasi specie
di animale da cortile e da stalla, come pure tenere,
in qualsiasi modo, nei luoghi pubblici od aperti al
pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e cortili,
gli animali di cui sopra con o senza gabbione.
Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai
competenti uffici , che ne stabiliscono i limiti e
le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi
prevalentemente rurali.
4. Il transito di gruppi di animali potrà essere
effettuato sotto adeguata custodia e previa
autorizzazione del competente ufficio comunale, il
quale indicherà le strade da percorrere e le
modalità da adottare.
5. Nei centri abitati urbani non è permesso di
tenere, anche in luoghi privati, conigliere o
porcilaie, il pollame dovrà essere tenuto
costantemente pulito e decentemente accudito in un
luogo chiuso in modo da impedirne la circolazione
sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
ART. 41
DETENZIONE DEI CANI
1. È vietata, nei centri abitati dell’Unione, la
detenzione di cani o di altri animali che
disturbino, specialmente di notte, con insistenti e
prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la
pubblica quiete.
2. Chiunque, nei centri abitati, faccia circolare,
in strade, marciapiedi, portici, pubblici giardini
attrezzati oppure luoghi pubblici o comunque aperti
al pubblico transito, i cani di qualunque specie,
dovrà munirli di collare e assicurarli al guinzaglio
, inoltre dovrà munirsi preventivamente di idonea
attrezzatura necessaria alla raccolta delle
deiezioni degli animali; tale attrezzatura dovrà
essere esibita a richiesta delle autorità competenti
di cui all’art. 3 comma 1.
3. I conduttori dei cani devono ripulire i siti
dalle deiezioni dei loro animali.
4. I conduttori dovranno inoltre evitare che i cani
orinino contro mezzi di trasporto ( cicli,
motocicli, autoveicoli, ecc. ) porte, entrate di
negozi e simili.
5. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di
cani da guardia o di grossa taglia o particolarmente
aggressivi, dovranno fare in modo, con opportuni
necessari accorgimenti, che gli animali non possano
aggredire o mordere chicchessia; i cani dovranno
essere legati o tenuti recintati in modo che non
possano accedere liberamente alla pubblica via o al
pubblico passaggio.
6. All’ingresso della proprietà privata dovrà essere
segnalata la presenza degli animali e della loro
pericolosità.
7. I cani circolanti senza gli accorgimenti come
sopra è descritto e che non siano convenientemente
custoditi, saranno catturati dal personale
incaricato di tale servizio e affidati alle apposite
strutture di accoglienza.
8. Sono a carico dell'eventuale proprietario
reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il
pagamento della sanzione pecuniaria.
9. Tutti i cani anche quelli custoditi nei cortili
delle abitazioni devono essere muniti di collare e
di tatuaggio o microcip per ovvie ragioni di
controllo da parte delle autorità comunali.
10. Nei casi stabiliti al comma uno, gli operatori
di polizia, oltre ad accertare la trasgressione
amministrativa o penale a carico del proprietario o
del detentore, lo diffideranno ad attenersi in
futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del
caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad
evitare che l'animale rechi disturbo.
11. Ove la diffida non venga osservata l'animale
potrà essere prelevato dal personale comunale
incaricato di tale servizio con specifico atto
amministrativo ed affidato alle strutture di
accoglienza canina con oneri a carico del
proprietario.
ART. 42
RESPONSABILITA’ DEL DETENTORE
1. Sul territorio dell’Unione chiunque detiene un
animale da affezione o accetta, a qualunque titolo,
di occuparsene è responsabile della sua salute e del
suo benessere e provvede a garantirgli ambiente,
cure e attenzioni adeguate alla specie e ai relativi
bisogni fisiologici ed etologici, in particolare:
a. fornisce costantemente acqua da bere ed
alimentazione giornaliera corretta ed adeguata,
nella quantità e nella qualità, alle esigenze della
specie, della età e delle condizioni fisiologiche
dell'animale.
b. i cani detenuti all'aperto devono disporre di un
ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che
fornisca protezione dalle temperature e condizioni
climatiche sfavorevoli.
c. la detenzione dei cani alla catena deve essere
evitata: qualora si renda necessaria, occorre che
all'animale sia quotidianamente assicurata la
possibilità di movimento libero e che la catena sia
mobile, con anello agganciato ad una fune di
scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza.
d. qualora i cani siano detenuti prevalentemente in
spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno
otto metri quadrati per capo adulto, fatte salve
esigenze particolari di razza. I locali di ricovero
devono essere aperti all'esterno per consentire
sufficiente ventilazione ed illuminazione.
e. lo spazio occupato in modo permanente dagli
animali da affezione o tenuti in cattività deve
essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
ART. 43
RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE
1. Chiunque detiene un animale da affezione sul
territorio dell’Unione o accetta di occuparsene è
responsabile della sua riproduzione, nonché della
custodia, della salute e del benessere della prole.
ART. 44
ACCALAPPIAMENTO CANI VAGANTI E/O RANDAGI
1. I cittadini devono segnalare la presenza di cani
vaganti al Comune di competenza per il successivo
accalappiamento .
2. I cani vaganti saranno accalappiati dagli addetti
autorizzati dal Comune e ricoverati al
canile-sanitario di competenza.
3. Alle persone non autorizzate è vietato catturare
animali vaganti e detenerli, se non per il solo
tempo necessario a ricoverarli in apposite strutture
da parte degli addetti autorizzati dal Comune.
4. Nei casi di particolare complessità o rischio
sanitario potrà essere richiesta la collaborazione
del servizio veterinario della ASL per la cattura
dell’animale.
ART. 45
CUSTODIA E DESTINAZIONE DEI CANI ACCALAPPIATI
1. I cani accalappiati non possono essere soppressi
né essere destinati alla sperimentazione, saranno
presi in cura dal Servizio Veterinario della ASL e
ricoverati nel canile-sanitario.
2. Se non tatuati saranno ricoverati per un periodo
non inferiore a dieci giorni nel canile-sanitario
con osservazione e trattamenti profilattici a cura
del Servizio Veterinario della ASL, dopodiché
potranno essere dati in affidamento in forma
definitiva o temporanea ai privati che ne facciano
richiesta o trasferiti nel canile-rifugio.
3. Se tatuati saranno riconsegnati al proprietario,
cui spetta il pagamento delle sanzioni previste e
delle spese di cattura, di custodia e sanitarie
sostenute.
ART. 46
CANI DA PASTORE
1. I cani da pastore adibiti alla custodia di
greggi, mandrie od armenti possono essere tenuti
sciolti e senza museruola soltanto nel territorio
rurale dell’Unione, e allorquando il bestiame sia in
transito sulla pubblica strada.
2. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i
cani delle forze armate e delle forze di polizia,
quando utilizzati per i servizi di istituto;
3. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i
cani addestrati impiegati in compiti di pubblica
utilità (Protezione Civile).
ART. 47
COLOMBI IN CITTA'
1. Il Sindaci dei Comuni dell’Unione valutati gli
aspetti biologici, sanitari e giuridici del problema
possono con apposita ordinanza procedere, sentito il
Servizio Veterinario della A.S.L., alla attuazione
di un programma di controllo della riproduzione e
contenimento della popolazione di tali volatili.
2. E' fatto obbligo a tutti i cittadini di segnalare
la presenza, agli uffici comunali, alla Polizia
Locale nonché all’Asl territorialmente competente,
di un numero considerevole di volatili morti sul
territorio dell’Unione affinché siano eseguiti
dall'Istituto Zooprofilattico competente gli
opportuni esami di laboratorio.
TITOLO VI
SANZIONI - NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 48
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore ad
avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di
approvazione ai sensi dell’art. 46 comma 3 dello
Statuto dell'Unione dei Comuni del Soresinese e
decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione
all’Albo Pretorio.
2. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento
sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia
tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini
riguardanti le materie disciplinate dal regolamento
medesimo o in contrasto con lo stesso ed in atto sul
territorio dei singoli Comuni facenti parte
dell’Unione.
3. Il presente Regolamento, all’occorrenza, con
delibera di Consiglio, è aggiornato di norma entro
il 31 gennaio di ciascun anno.
ART. 49
SANZIONI
1. Le violazioni ai disposti regolamentari o all’uso
di concessioni o di autorizzazioni conforme alle
condizioni ed alle prescrizioni specifiche cui sono
subordinate, sono contestate dagli organi di
controllo nei modi e nei termini previsti dalla
legge 24/11/1981 n. 689 e sono punite con la
sanzione amministrativa tra il minimo di Euro 75,00
ed il massimo di Euro 500,00 ai sensi dell’art. 7
bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria non è
applicabile alle ordinanze eventualmente emesse
relativamente alle materie oggetto del presente
Regolamento che siano con tingibili ed urgenti in
quanto l’inottemperanza alle stesse è perseguita ai
sensi dell’art. 650 del codice Penale.
3. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta
nei modi indicati nel verbale.
4. Fermo restando l’applicazione dell’art. 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, non è consentito il
pagamento a mani dell’agente accertatore.
5. Fatto salvo quanto diversamente stabilito da
disposizioni legislative i proventi delle sanzioni
pecuniarie per la violazione delle norme contenute
nel seguente regolamento vengono acquisiti al
bilancio dell’Unione .
6. Le violazioni di cui al comma 1 comportano
l'obbligo di cessare immediatamente il fatto
illecito o l'attività abusiva, nonché, se del caso,
l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e/o
dell’esecuzione di quanto omesso quali sanzioni di
natura risarcitoria o riparatoria.
7. Degli obblighi di cui al comma 5 viene fatta
menzione nel verbale di accertamento redatto dagli
organi di controllo, contestato o notificato al
trasgressore e agli obbligati in solido
8. Qualora il trasgressore non ottemperi agli
obblighi di cui al comma 5, l’ente di competenza (
Unione o singolo Comune relativamente alla materia
interessata ) potrà provvedervi in sua vece. Le
spese sostenute saranno poste a carico del
trasgressore.
ART.50
COMPETENZE ATTUATIVE E GESTIONALI
1. Il Responsabile dell’Area di Vigilanza, a norma
dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, può emanare
provvedimenti attuativi delle norme del presente
Regolamento, ed è competente in materia di
provvedimenti amministrativi ex Legge 689/81.
2. L’ordinanza ingiunzione di pagamento, ovvero di
archiviazione degli atti del procedimento
sanzionatorio è adottata dal Responsabile dell’Area
di Vigilanza entro il termine di 90 giorni dalla
ricezione del rapporto e comunque non prima del
termine previsto dall’art. 16 della legge 689/81.
3. Nell’emanare l’ordinanza ingiunzione di cui
all’art. 18 della l. 689/81 il Responsabile
dell’Area di Vigilanza determinerà l’entità della
sanzione da irrogare tenuto conto dei criteri
dettati dall’art. 11 della stessa legge e, in caso
di reiterazione della violazione ex art. 8 bis legge
689/81, applicherà l’aumento fino a un terzo.
UNIONE DEI COMUNI DEL SORESINESE
(Provincia di Cremona)
Sede: 26015 Soresina (CR) – P.za Marconi, 7 - C.F. e
P. IVA 01260290190
RELATA DI PUBBLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
(Approvato con delibera C.U. N. 21 del 29.11.2007)
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Il presente REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (che
consta di n. 50 articoli) è stato approvato con
deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni
del Soresinese n.. 21 del 29/11/2007.
Il Segretario Dell'Unione
F.TO Dr. Luca Sagona
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1^ PUBBLICAZIONE
Il presente regolamento è stato pubblicato all’Albo
dell’Unione dei Comuni del Soresinese con la
deliberazione di approvazione C.U. N. 21 del
29/11/2007 in data 21.12.2007 per quindici giorni
consecutivi senza far luogo ad opposizioni o
reclami.
La deliberazione G.U.. N. 21 del 21.12.2007 di
approvazione del presente regolamento, è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 del
decreto legislativo n. 267/18.08.2000 in data
02.01.2008.
2^ PUBBLICAZIONE
Il presente regolamento è stato ripubblicato, ai
sensi dell’art. 46 dello Statuto, per quindici
giorni consecutivi
all’Albo di ciascun Comune dell’Unione dei Comuni
del Soresinese dall' 07.01.2008 al 22.01.2008.
all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni del
Soresinese dall' 07.01.2008 al 22.01.2008
Il Segretario dell'Unione
F.TO Dr. Luca Sagona
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IL PRESENTE REGOLAMENTO È DIVENUTO ESECUTIVO AI
SENSI DI LEGGE IL 23 GENNAIO 2008
Soresina, 23 GENNAIO 2007
Il Segretario dell'Unione
F.TO Dr. Luca Sagona
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