COMUNE DI CASALMORANO

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UNIONE DEI COMUNI DEL SORESINESE

( Provincia di Cremona )

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL SORESINESE
N. 21 DEL 29/11/2007


Comuni aderenti:

SORESINA – CASALMORANO – ANNICCO – TRIGOLO – GENIVOLTA – CUMIGNANO SUL NAVIGLIO – CASTELVISCONTI – AZZANELLO – PADERNO PONCHIELLI


INDICE

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Ambito applicazione
Art. 3 – Vigilanza e accertamento delle violazioni
Art. 4 – Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni e concessioni previste dal presente regolamento

Titolo II – SICUREZZA E QUALITA’ DEL VIVERE COMUNE

Capo I – SALVAGUARDIA DEL VIVERE IN COMUNITA’
Art. 5 – Comportamenti vietati
Art. 6 – Accensione di fuochi
Art. 7 – Divieto di campeggio libero
Capo II – SALVAGUARDIA DEL VERDE
Art. 8 – Divieti
Art. 9 – Verde privato
Capo III – IGIENE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE
Art. 10 – Manutenzione delle facciate degli edifici
Art. 11 – Modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione
Art. 12 – Canali di gronda e discendenti
Art. 13 – Produzione di esalazioni, gas e vapori nauseanti o inquinanti
Art. 14 – Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
Capo IV – NETTEZZA PUBBLICA
Art. 15 – Pulizia del suolo pubblico
Art. 16 – Rifiuti
Art. 17 – Sgombero della neve
Capo V – INQUINAMENTO ACUSTICO
Art. 18 – Abitazioni e altri luoghi privati
Art. 19 – Esercizio di attività artistiche e lavorative rumorose
Art. 20 – Spettacoli e trattenimenti
Art. 21 – Apparecchi sonori a bordo di veicoli
Art. 22 – Pubblicità fonica
Art. 23 – Dispositivi acustici antifurto
Art. 24 – Campane
Art. 25 – Schiamazzi

Titolo III – SUOLO PUBBLICO

Art. 26 – Occupazione di suolo pubblico
Art. 27 – Disposizioni particolari
Art. 28 – Occupazione con spettacoli viaggianti
Art. 29 – Occupazioni con strutture pubblicitarie
Art. 30 - Lavori di pubblica utilità
Art. 31 – Traslochi
Art. 32 – Manifestazioni
Art. 33 – Raccolta fondi, raccolta firme, comizi

Titolo IV – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA’ COMMERCIALI

Art. 34 – Esposizione temporanea di merci
Art. 35 – Prezzi
Art. 36 – Servizi igienici
Art. 37 – Elementi di arredo

Titolo V – DISCIPLINA DELLA DETENZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI

Art. 38 – Principi generali
Art. 39 – Benessere degli animali
Art. 40 – Disposizioni riguardanti gli animali
Art. 41 – Detenzione dei cani
Art. 42 – Responsabilità del detentore
Art. 43 – Riproduzione degli animali da affezione
Art. 44 – Accalappiamento cani vaganti e/o randagi
Art. 45 – Custodia e detenzione dei cani accalappiati
Art. 46 – Cani da pastore
Art. 47 – Colombi in città

Titolo VI – SANZIONI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 – Entrata in vigore
Art. 49 – Sanzioni
Art. 50 – Competenze attuative e gestionali


TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

FINALITÀ

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina i comportamenti e le attività che possono influire -sulla vita della comunità in modo da garantire la sicurezza, la convivenza civile, la tutela della qualità della vita, dell'ambiente, degli animali e per consentire la fruibilità dei beni e degli spazi comuni.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono dettate in armonia e fatte salve le norme speciali di rango pari o superiore vigenti in materia ed in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico, alle previsioni dello Statuto della comunità e a quelle degli altri regolamenti comunali.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.


ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Salvo diversa previsione, il presente regolamento è efficace negli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge o costituita di fatto dall’uso libero e generalizzato da parte dei cittadini.
2. E’ fatto obbligo a tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio dell’Unione di rispettarlo.


ART. 3

VIGILANZA E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

1. La vigilanza relativa all’applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale dell’Unione, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all’art. 57 c.p.p. nell’ambito delle rispettive mansioni.
2. Ogni procedimento inerente l’accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.
3. Nel corso delle operazioni di vigilanza, i soggetti di cui al comma 1 possono accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e nei locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolgano attività sottoposte alla vigilanza.


ART. 4

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta con istanza conforme alla legge sul bollo, indirizzata all’ufficio competente. All'istanza deve essere allegata la documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell’istruttoria del procedimento;
Gli uffici competenti esaminano la documentazione prodotta e richiedono, qualora necessario, la documentazione integrativa;
L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta, se non diversamente previsto.
Le concessioni e le autorizzazioni sono personali e vengono rilasciate :
• senza pregiudizio dei terzi;
• con l’obbligo del concessionario o del soggetto autorizzato di riparare tutti i danni derivanti dall’attività assentita e di tenere sollevato l’ente concedente da qualsiasi azione intentata da terzi connessa alla concessione/autorizzazione rilasciata;
• con riserva per l’Unione di imporre in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse .
Oltre alle norme regolamentari e a quelle riportate sul titolo autorizzatorio/concessorio i titolari debbono anche osservare le disposizioni verbali date in luogo dai funzionari e dagli agenti di cui all’art. 3, comma1, del Regolamento.
Le autorizzazioni e le concessioni possono essere sospese o revocate, con provvedimento scritto e motivato senza diritto a ripetere dall’Unione indennità e compensi di sorta, in caso di utilizzo in modo difforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni e alle prescrizioni cui sono state subordinate , e per motivi di interesse generale.

TITOLO I I

SICUREZZA E QUALITA' DEL VIVERE COMUNE

CAPO I
SALVAGUARDIA DEL VIVERE IN COMUNITÀ


ART. 5

COMPORTAMENTI VIETATI

A salvaguardia della sicurezza, dell’incolumità, dell’igiene e del pubblico decoro è vietato:

a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per gli interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
c. rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle attrezzi per giochi, barriere, termini, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
d. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici, ove non sia autorizzato;
e. praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri, o procurare danni;
f. È vietato lanciare pietre, palle di neve, involucri contenenti acqua od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.
g. lanciare o abbandonare sul suolo pubblico e collocare sui veicoli in sosta volantini o simili, ovvero depositarli sui gradini degli edifici, sulle maniglie o stipiti delle abitazioni o in altro luogo che possa favorirne la dispersione nell’ambiente;
h. compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio dei veicoli o di alcunché;
i. immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
j. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
k. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
l. gettare nei cestini dei rifiuti collocati nelle aree verdi, nei marciapiedi o comunque nei luoghi di ritrovo i rifiuti di cui al comma 1 dell’art. 14;
m. ostruire o invertire il deflusso dell’acqua dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché immettervi solidi o liquidi;
n. occupare in qualsiasi modo gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l’utilizzo di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
o. stare sulla pubblica via o in luogo pubblico, non attrezzato alla balneazione, in costume da bagno o in abbigliamento succinto o a dorso nudo o comunque compiere atti o esporre cose, in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrari alla decenza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
p. accendere fuochi o gettare oggetti accesi, mozziconi di sigaretta negli spazi pubblici e nei luoghi di passaggio pubblico;
q. sparare mortaretti o simili , far uso di manganelli di plastica o di simili oggetti contundenti o atti ad offendere, di schiumogeni e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare. Rientrano tra questi l’utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili.
r. circolare sotto i portici con biciclette, pattini a rotelle e simili;
s. Abbandonare o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile alla categoria dei rifiuti.
t. deporre, o lasciar cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, in tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio, acqua, spazzatura, avanzi di erbaggi e di frutta e comunque qualsiasi cosa o oggetto catalogabile come rifiuto.
u. depositare nelle proprietà private esposte alla pubblica vista qualsiasi cosa che nuoccia all’estetica o al decoro della città. Le stesse aree devono essere tenute libere da rovi, erbacce e sporcizia a cura del proprietario, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
v. utilizzare resede, balconi, terrazzi e luoghi condominiali collettivi visibili dagli spazi pubblici come luogo di deposito di rottami o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
w. collocare sulle finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso spazi pubblici, qualsiasi oggetto mobile non convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
x. procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all’esterno delle abitazioni procurando stillicidio sugli spazi pubblici;
y. stendere panni all’esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, scuotere, battere o spolverare tappeti, stuoie, tovaglie, indumenti, stracci e simili su spazi pubblici;
z. E’ vietato raccogliere questue e elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti;
aa. Accedere in aree pubbliche e giardini recintati, proprietà comunali, impianti sportivi oltre l’orario di chiusura.

ART 6

ACCENSIONE DI FUOCHI

1. E’ vietato bruciare materiale di qualsiasi tipo o accendere fuochi nei centri abitati, compreso materiale di varia natura presenti nei cantieri edili e di scarti di lavorazioni artigianali e commerciali.


ART. 7

DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO

a. In tutto il territorio dell’Unione, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l’effettuazione di qualsiasi specie di campeggio o di attendamento, fuori delle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
b. Gli addetti alla vigilanza di cui all’art. 3 del Regolamento, danno immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità ritenute più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l’allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre forze di polizia, degli uffici tecnici e di manutenzione o di terzi che possano prestare la loro opera professionale.
c. E’ fatto obbligo a chiunque viene richiesto dagli addetti alla vigilanza di collaborare per l’attuazione di quanto previsto ai commi a e b.
d. Con apposito provvedimento, previo nulla osta del Sindaco del Comune interessato, possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.


CAPO II
SALVAGUARDIA DEL VERDE

ART. 8

DIVIETI

1) Nei viali, nelle vie alberate, nei giardini e nei parchi pubblici è fatto divieto di :

a. introdursi o sostare nelle aree verdi e nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli di ogni genere;
b. recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua, rigagnoli o simili;
c. calpestare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, danneggiare le siepi, le piante, i fiori e i frutti;
d. salire sugli alberi e danneggiarli o appendervi o appoggiarvi oggetti, staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
e. creare disturbo o pericolo alla fauna;
f. svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione;
g. introdurre cani, cavalli o animali da cortile.

2) Nei parchi può essere altresì consentita, previa autorizzazione, l’installazione di giostre o attrazioni simili per i bambini.

3) Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedale, o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

4) Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del territorio dell’Unione.

5) Le disposizioni di cui al comma 1, lett. e), si applicano anche nelle aree verdi di uso pubblico del territorio dell’Unione.

6) I ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi ed alberate, derivanti da attività autorizzate, sono disciplinati con lo stesso provvedimento autorizzato rio.


ART. 9

VERDE PRIVATO

1) Il verde condominiale e gli spazi privati prospettanti la pubblica via debbono essere mantenuti in condizioni decorose.
2) I rami degli alberi e/o le siepi che si protendono sulla pubblica via, fermo restando le prescrizioni del Codice della Strada, devono essere costantemente regolarizzati in modo da evitare pericoli.
3) E’ compito dei proprietari rimuovere con sollecitudine rami e foglie cadute sulle strade.


CAPO III
IGIENE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE


ART. 10

MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI

1. I proprietari, amministratori o conduttori degli edifici prospicienti piazze o vie pubbliche hanno l'obbligo di mantenere le facciate in buone condizioni estetiche e di conservazione effettuando, quando necessario, lavori di manutenzione e di coloritura seguendo gli indirizzi forniti dagli Uffici Tecnici dei singoli Comuni aderenti all’Unione. In caso di degrado il Comune di appartenenza può imporre l'esecuzione dei necessari lavori.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre provvedere ad estirpare l’erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, nonché alla periodica ripulitura di canali o fossette al fine di mantenerne l’efficienza.
4. In caso di pericolo i proprietari, gli amministratori o i conduttori degli stabili devono segnalarlo con adeguata segnaletica transennando la zona interessata.


ART. 11

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

1. E' vietato, nell'interno dei negozi, abitazioni e cortili effettuare operazioni che portino polvere sul suolo pubblico e compiere quelle operazioni che risultino pericolose, gravose o moleste per gli altri.
2. E’ vietato gettare sulle aree di cui all’art. 2, comma 1, dai ponti di servizio, dall’interno delle fabbriche o dai cantieri materiali di demolizione od altro. I detriti devono essere caricati sugli automezzi attraverso apposite tubature che impediscano la fuoriuscita di polveri.


ART. 12

CANALI DI GRONDA E DISCENDENTI

1. E' fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori ed ai conduttori di mantenere in perfetto stato di efficienza i canali di gronda ed i discendenti delle acque meteoriche, in modo da impedire che le acque possano cadere o defluire sulla proprietà pubblica o privata aperta all’uso pubblico.


ART. 13

PRODUZIONE DI ESALAZIONI, GAS E VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI

1. E’ vietata la produzione e diffusione, nel territorio dell’Unione, di esalazioni, gas e vapori nocivi alla pubblica salute o nauseanti per la comunità.
2. Oltre i provvedimenti e le sanzioni previste dalla legge penale e dalle norme in materia di inquinamento atmosferico, su parere del competente ufficio sanitario, il Sindaco adotta tutti quei provvedimenti che la situazione contingente richiede, prescrivendo ad es. impianti di depurazione.
3. In caso di recidiva o di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 2, il Presidente dell’Unione dispone la sospensione dell’attività nell’esercizio del potere di cui all’art. 50 del D. Lgs. 267/2000
4. I veicoli in sosta o in fermata per cause diverse dalla congestione del traffico, devono avere il motore spento.

ART 14

OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti con idonea attrezzatura muniti di dispositivi atti a non disperdere il liquido.
2. Qualora le operazioni comportino l’occupazione della sede stradale dovranno essere eseguite le disposizioni impartite dall’Ufficio di Polizia Locale, attraverso l’acquisizione di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell’Area.


CAPO IV
NETTEZZA PUBBLICA


ART. 15

PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

1. Fatta salva l’applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi ed aree pubbliche o d’uso pubblico a qualunque scopo destinate, nei corsi o specchi d’acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi.
2. E’ fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l’utilizzo di strutture collocate ( chioschi, bancarelle, gazebo, edicole, venditori ambulanti itineranti, ponteggi, ecc. ), anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l’attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all’interno dello spazio occupato, un contenitore di adeguata capacità per il deposito di rifiuti minuti.
4. L’obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. Coriandoli e qualsiasi altro materiale o sostanza , eventualmente lanciate su spazi pubblici in occasione di cerimonie nuziali e di altro genere, devono essere rimossi entro un’ora dal termine dell’evento.
6. E’ fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l’esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
7. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con l’Ente proprietario, nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l’immobile stesso.
8. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati hanno l’obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
9. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie, hanno l’obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
10. Nell’esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni dettate da ogni singolo Comune facente parte dell’Unione e/o depositati chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e/o presso le apposite piazzole, oppure in caso di raccolta porta a porta depositati davanti all’entrata della propria abitazione nei giorni previsti e solo due o tre ore prima della raccolta stessa.


ART. 16

RIFIUTI

1. A garanzia dell’igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all’interno dei contenitori collocati dall’azienda preposta, solo in appositi sacchi chiusi o in altri idonei involucri chiusi richiudendo il contenitore dopo l’uso, oppure in caso di raccolta porta a porta depositati davanti all’entrata della propria abitazione nei giorni previsti e solo due o tre ore prima della raccolta stessa.
2. Le ceneri derivanti da stufe, camini od altro dovranno essere conferite presso le piazzole ecologiche .
3. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi non è consentito collocare sacchi e involucri che ne impediscano la completa chiusura, ne depositare gli stessi all’esterno dei suddetti contenitori.
4. In considerazione delle valenze economica ed ecologica delle operazioni di recupero e riciclaggio dei materiali le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti nei comuni che ne prevedono il collocamento su territorio, mentre in quei comuni dove per tali rifiuti riciclabili viene effettuata la raccolta porta a porta gli stessi dovranno essere depositati davanti all’entrata della propria abitazione nei giorni previsti e solo due o tre ore prima della raccolta stessa. I contenitori di cui sopra non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
5. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici o di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti , non devono in alcun caso essere depositati nei contenitori o presso di essi, nè in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici, ma dovranno essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata, ovvero ai rivenditori di tali beni.
6. E’ vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici pneumatici, residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti pericolosi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge e dalle norme locali.
7. E’ vietato depositare all’interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitano la caduta e la dispersione.


ART. 17

SGOMBERO DELLA NEVE

1. E' fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori, ai conduttori degli stabili e agli esercenti attività prospettanti sulla pubblica via di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi.
2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori degli stabili quando ravvisano la necessità di procedere allo sgombero della neve dai tetti, terrazze e balconi debbono darne preventiva comunicazione al Comando di Polizia Locale; in caso di assenso, devono effettuare le operazioni adottando le necessarie cautele ivi inclusa la delimitazione dell'area interessata:
3. Lo sgombero della neve dai tetti può essere, in caso di necessità, imposto dal singolo Comune.
4. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
5. Le operazioni di rimozione debbono avvenire senza creare problemi per il transito pedonale e veicolare.
6. La neve rimossa non deve essere accumulata sul suolo pubblico.
7. In caso di gelo vige l'obbligo per i soggetti di cui al comma 1 di rimuovere i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi. Analogamente si dovrà procedere per i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, su marciapiedi pubblici e cortili privati al fine di evitare pericoli per le persone e le cose avendo cura di recintare l’area in cui si opera.

CAPO V
INQUINAMENTO ACUSTICO
ART. 18
ABITAZIONI E ALTRI LUOGHI PRIVATI
1. E' vietato produrre nelle abitazioni o negli altri luoghi privati rumori superiori ai limiti di legge senza l'opportuna deroga da parte del Presidente dell’Unione.
2. Le apparecchiature domestiche che provocano rumore o vibrazioni non possono essere utilizzate dalle ore 22.00 alle ore 06.00.
3. Nella fascia oraria di cui al comma precedente potranno essere utilizzati apparecchi televisivi, radiofonici e analoghi, contenendo il volume delle emissioni sonore ad un livello tale da non propagare rumori nelle abitazioni vicine.
4. Salvo insonorizzazione del locale, l'uso di strumenti musicali è vietato nelle fasce orarie 12.00 - 15.00 e 21.00 - 09.00; nelle fasce orarie in cui è consentito devono essere adottati accorgimenti e cautele per evitare disturbo.
5. Nelle abitazioni è inoltre vietato esercitare attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore, eccezione fatta per le attrezzature di ufficio o medico - sanitarie.
ART. 19
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTISTICHE E LAVORATIVE RUMOROSE
1. E’ vietato l’esercizio di attività artistiche o lavorative rumorose nei centri abitati.
2. Chiunque esercita una professione o un mestiere rumoroso deve sospendere l'attività dalle ore 12.30 alle ore 14.00 e dalle ore 22.00 alle ore 07.00 e deve, comunque, adottare ogni accorgimento per evitare disturbo. Nei giorni festivi l’attività deve essere sospesa dalle ore 12.00 alle ore 16.00 e dalle ore 20.00 alle ore 07.00.
3. Il Comune potrà, previa richiesta ed acquisizione di idoneo parere tecnico, autorizzare attività lavorative nelle fasce suddette in caso di particolari situazioni così come potrà estendere l'ampiezza di tali fasce in considerazione delle caratteristiche del luogo e dell'ambiente circostante.
4. In casi di accertata incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete pubblica il Sindaco può, previa acquisizione di parere qualificato, sospendere, anche temporaneamente, l'attività.
5. Per ogni attività temporanea (come le ristrutturazioni o i lavori in edifici) l'esecutore dei lavori dovrà, qualora supponga che vengano superati i limiti di legge, richiedere una deroga all’Unione da esporsi presso il cantiere in luogo visibile al pubblico.

ART. 20
SPETTACOLI E TRATTENIMENTI
1. I titolari di autorizzazione per esercizi pubblici di somministrazione, circoli privati, spettacoli o trattenimenti pubblici, sale giochi e di pubblico spettacolo o trattenimento devono svolgere l'attività in locali che siano strutturati in modo da contenere l'emissione e le immissioni di rumore entro i limiti previsti dalla legge.
2. E’ vietata la collocazione di apparecchi sonori all’esterno dei locali di pubblico spettacolo, di pubblico trattenimento e dei pubblici esercizi in genere, ovvero in cortili, giardini ed altre aree aperte annesse ai locali medesimi. E’ in ogni caso vietata la diffusione di musiche e suoni udibili da chi si trovi all’esterno dei luoghi in cui si svolgono le attività predette.
3. Per le nuove attività per le quali viene richiesta licenza di esercizio o autorizzazione è necessario presentare una valutazione di impatto acustica eseguita da un tecnico competente in acustica in base al disposto della Legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
4. Qualora ritenuto necessario l’ente autorizzante, potrà richiedere la valutazione di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 anche ai titolari degli esercizi pubblici (bar, birrerie, ristoranti), e circoli già in attività.
5. I soggetti indicati nel comma precedente hanno l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all’igiene, alla pubblica decenza, ecc., invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e se del caso avvertire le forze dell’ordine.
6. Gli organizzatori degli spettacoli all'aperto dovranno, qualora suppongano che vengano superati i limiti di legge, richiedere una deroga da esporsi presso il luogo di spettacolo e visibile al pubblico.
7. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica.
ART. 21
APPARECCHI SONORI A BORDO DI VEICOLI
1. Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada al riguardo il suono emesso da apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora e da strumenti musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento non deve essere udibile dall’esterno dei veicoli stessi.
2. Apparecchi e strumenti sonori installati a bordo di veicoli sprovvisti di abitacolo possono essere ascoltati soltanto in cuffia, fermo restando il divieto d’uso di cuffie sonore da parte di conducenti di veicoli in movimento sancito dal codice stradale.
3. E’ vietata qualsiasi forma di suono o musica a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione posti esternamente ai veicoli.
ART. 22
PUBBLICITÀ FONICA
1. E’ vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione se non espressamente autorizzata, salvo diversa disposizione la pubblicità sonora non può essere effettuata dalle ore 20:00 alle 10:00 e dalle 13:00 alle 16:00.
2. La pubblicità sonora, di cui al punto uno, si intende solo in forma itinerante.
3. Fermo restando la normativa dei regolamenti sulla pubblicità dei singoli Comuni appartenenti all’Unione, nonché del codice stradale in materia di pubblicità fonica, la propaganda sonora è consentita nei centri abitati del territorio della stessa Unione esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.
4. La pubblicità fonica con attrezzature fisse o mobili in occasione di propaganda elettorale non è consentita a distanze inferiori, in linea d’aria, a metri 200 dagli ospedali, dalle case di cura e di riposo, dai cimiteri, dagli asili nido, nonché dalla scuole di ogni ordine e grado durante i giorni e gli orari di lezione.
5. In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro limiti ragionevoli, tali da non recare disturbo alla quiete pubblica, tenuto anche conto della conformazione topografica e delle altre caratteristiche dei luoghi in cui viene svolta.
ART. 23
DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO
1. I dispositivi antifurto installati nelle abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti e in altro luogo nonché quelli installati sui veicoli debbono essere tenuti in modo che non vengano superati i limiti fissati dalla normativa specifica. In qualsiasi caso i dispositivi installati sui veicoli non potranno superare la durata complessiva di 3 minuti primi, ancorché sia intermittente, mentre per i restanti dispositivi la durata massima è stabilita in 15 minuti primi.
2. Nel caso in cui si verifichino condizioni anomale di funzionamento degli antifurti istallati nei veicoli, che creano disagio alla collettività, viene disposto il traino del veicolo presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione, le spese sostenute dalla pubblica amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
3. Gli impianti di allarme di case e fondi commerciali o artigiani dovranno essere sottoposti a verifica periodica in modo da essere sempre efficienti e non arrecare disturbo o allarme ingiustificato alla cittadinanza.

ART. 24
CAMPANE
1. Il suono delle campane deve essere regolato in modo da non disturbare la quiete pubblica.
2. Il suono delle campane è proibito prima delle 07:00 e dopo le ore 23:00, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.


ART. 25
SCHIAMAZZI
1. Sono altresì considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali sono vietati le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte.
2. È vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.



TITOLO III
SUOLO PUBBLICO

ART. 26
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è altresì disciplinata da appositi regolamenti comunali per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
ART. 27
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
a. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti alle attività commerciali o artigianali e pubblici esercizi prioritariamente a favore dei gestori delle attività.
b. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi e sempre puliti.
c. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada, e comunque per uno spazio che non superi due terzi della sua ampiezza o che comunque consenta il passaggio dei pedoni.
d. L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.
e. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono in generale vietate con particolare riferimento ai generi di frutta e verdura che per le loro caratteristiche sono soggetti a deperimento e inquinamento atmosferico. Si consente di effettuare operazione di carico e scarico dei prodotti alimentari in genere per il tempo necessario all’operazione di deposito delle confezioni di fronte al punto vendita, i prodotti scaricati dovranno essere trasferiti all’interno del negozio nel tempo massimo di 90 minuti.
f. I contenitori per la raccolta dei medicinali scaduti e delle pile esauste quando siano collocati all’esterno degli esercizi commerciali specializzati non sono soggetti alle norme sull’occupazione del suolo pubblico.


ART.28
OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI
1. L’occupazione di aree per l’allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifici regolamenti dei singoli comuni dell’Unione e può avvenire solo su aree a tal fine preliminarmente determinate.

ART. 29
OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE
1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dai Regolamenti dei singoli Comuni dell’Unione sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessun elemento pubblicitario, nessun veicolo e nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari possono essere collocati, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici senza preventiva e specifica autorizzazione per l’occupazione.
2. Non è consentita la collocazione dei veicoli, dei mezzi e delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia autorizzata l’occupazione del suolo pubblico per la collocazione di strutture e mezzi pubblicitari la medesima non può porsi in atto se non dopo aver adempiuto i conseguenti obblighi in materia di imposte sulla pubblicità.
4. Nell’ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità in contrasto con la normativa di settore.
ART. 30
LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
1. Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di strutture e impianti dei servizi di pubblica utilità è necessario che le ditte erogatrici dei servizi stessi o le ditte che hanno in affidamento i lavori , comunichino preventivamente l'intervento e le modalità di esecuzione, con i relativi tempi, presentando Denuncia di Inizio Attività al Comando di Polizia Locale o all’Ufficio Tecnico del Comune di competenza.
2. Sarà cura delle ditte stesse posizionare la prescritta segnaletica stabilita dal Codice della Strada, dal Regolamento di attuazione e dalle altre disposizioni in materia.
3. Le ditte esecutrici dei lavori dovrà altresì attenersi a quanto previsto dalle disposizioni tecniche relative alle modalità di esecuzione delle riparazioni degli impianti lungo le strade come previsto da ogni singolo Comune e comunque in linea generale dovrà riempire, subito dopo la posa, gli scavi sulla carreggiata con getto di calcestruzzo di cemento magro almeno fino a 2 cm sotto il piano della pavimentazione stradale. Il ripristino definitivo sarà poi eseguito mediante fornitura di stesa in opera di uno strato di conglomerato bitumoso, rullato, per la larghezza almeno di cm. 50 oltre lo scavo e/o secondo altra disposizione del tecnico comunale del Comune di competenza e/o secondo quanto stabilito da apposito Regolamento Comunale di riferimento .
4. E' facoltà di ogni singolo Comune dell’Unione richiedere una diversa programmazione al fine di ridurre i disagi sul proprio territorio di competenza.
5. A lavori ultimati competerà alla ditta stessa il ripristino del suolo oggetto dei lavori, comunicando altresì agli uffici di cui al comma 1 la data di ultimazione dei lavori stessi, al fine di verificarne la regolare esecuzione.
ART. 31
TRASLOCHI
1. Qualora, in caso di traslochi, si renda necessario occupare parte del suolo pubblico con veicoli e attrezzature è necessario presentare istanza ( D.I.A. ) al Comando di Polizia Locale specificando modalità e tempi di realizzazione dell’intervento.
2. Sarà cura del titolare della D.I.A. segnalare l'area oggetto dell'occupazione con le modalità previste dal Codice della Strada.
3. All’occupazione dell’area oggetto della D.I.A. consegue il pagamento, quando previsto dai singoli Regolamenti Comunali, della relativa tosap.
ART. 32
MANIFESTAZIONI
1. In caso di occupazione di suolo pubblico per manifestazioni , fatto salvo quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo Regolamento d’Attuazione, il richiedente dovrà presentare istanza di autorizzazione comunicando le modalità di occupazione e le caratteristiche delle strutture e degli impianti utilizzati.
2. Per tutta la durata della manifestazione l'autorizzato, o suo rappresentante, sarà responsabile del rispetto delle prescrizioni imposte, in particolare per gli aspetti di igiene e di sicurezza pubblica, e dovrà essere reperibile in loco.
ART. 33
RACCOLTA FONDI, RACCOLTA FIRME, COMIZI
1. L'autorizzazione di spazi pubblici per raccolta fondi, firme e in occasione di comizi, da richiedere almeno 05 ( cinque ) giorni prima, salvo casi imprevedibili o di necessità, è rilasciata nel rispetto delle esigenze della circolazione veicolare e pedonale.
2. Il suolo pubblico occupato verrà concesso a titolo gratuito.



TITOLO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

ART. 34
ESPOSIZIONE TEMPORANEA DI MERCI
1. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono in generale vietate con particolare riferimento ai generi di frutta e verdura che per le loro caratteristiche sono soggetti a deperimento e inquinamento atmosferico.
2. Si consente di effettuare operazione di carico e scarico dei prodotti alimentari in genere per il tempo necessario all’operazione di deposito delle confezioni di fronte al punto vendita, i prodotti scaricati dovranno essere trasferiti all’interno del negozio nel tempo massimo di 90 minuti.

ART. 35
PREZZI
1. E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che esercitano la ristorazione di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, idonee e visibili tabelle riportanti menù e prezzi.

ART. 36
SERVIZI IGIENICI
1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici che devono essere messi a disposizione dei frequentatori.
ART. 37
ELEMENTI DI ARREDO
1. Il posizionamento di elementi di arredo (vasi, fioriere ed elementi similari) da parte di esercenti attività commerciali ed artigianali, nonché di privati, è subordinato all'ottenimento della necessaria autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico, sollevando l’Unione da qualsiasi responsabilità sia Civile che Penale.



TITOLO V
DISCIPLINA DELLA DETENZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI
ART. 38
PRINCIPI GENERALI
1. Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, al fine di favorire nel benessere dell'animale la corretta convivenza con l'uomo e tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
ART. 39
BENESSERE DEGLI ANIMALI
1. Allo scopo di garantire il benessere degli animali :
a. Sono vietati sul territorio dell’Unione spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportino maltrattamento o sevizie di animali ai sensi degli articoli 70 e 129 del Regolamento di Pubblica Sicurezza e 727 e 638 del Codice Penale.
b. L'esposizione degli animali da affezione nei negozi e nei mercati deve tenere conto dei bisogni fisiologici ed etnologici delle specie.
c. E' vietato abbandonare gli animali domestici o tenuti in cattività.
d. E’ vietato spargere impropriamente veleni o sostanze che possano arrecare danno agli animali presenti sul territorio dell’Unione.

ART. 40

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

1. È vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
2. È vietato foraggiare gli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.
3. È vietato lasciar vagare o condurre senza giustificato motivo entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere, in qualsiasi modo, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici , che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.
4. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
5. Nei centri abitati urbani non è permesso di tenere, anche in luoghi privati, conigliere o porcilaie, il pollame dovrà essere tenuto costantemente pulito e decentemente accudito in un luogo chiuso in modo da impedirne la circolazione sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
ART. 41
DETENZIONE DEI CANI
1. È vietata, nei centri abitati dell’Unione, la detenzione di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.
2. Chiunque, nei centri abitati, faccia circolare, in strade, marciapiedi, portici, pubblici giardini attrezzati oppure luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, i cani di qualunque specie, dovrà munirli di collare e assicurarli al guinzaglio , inoltre dovrà munirsi preventivamente di idonea attrezzatura necessaria alla raccolta delle deiezioni degli animali; tale attrezzatura dovrà essere esibita a richiesta delle autorità competenti di cui all’art. 3 comma 1.
3. I conduttori dei cani devono ripulire i siti dalle deiezioni dei loro animali.
4. I conduttori dovranno inoltre evitare che i cani orinino contro mezzi di trasporto ( cicli, motocicli, autoveicoli, ecc. ) porte, entrate di negozi e simili.
5. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani da guardia o di grossa taglia o particolarmente aggressivi, dovranno fare in modo, con opportuni necessari accorgimenti, che gli animali non possano aggredire o mordere chicchessia; i cani dovranno essere legati o tenuti recintati in modo che non possano accedere liberamente alla pubblica via o al pubblico passaggio.
6. All’ingresso della proprietà privata dovrà essere segnalata la presenza degli animali e della loro pericolosità.
7. I cani circolanti senza gli accorgimenti come sopra è descritto e che non siano convenientemente custoditi, saranno catturati dal personale incaricato di tale servizio e affidati alle apposite strutture di accoglienza.
8. Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.
9. Tutti i cani anche quelli custoditi nei cortili delle abitazioni devono essere muniti di collare e di tatuaggio o microcip per ovvie ragioni di controllo da parte delle autorità comunali.
10. Nei casi stabiliti al comma uno, gli operatori di polizia, oltre ad accertare la trasgressione amministrativa o penale a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.
11. Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere prelevato dal personale comunale incaricato di tale servizio con specifico atto amministrativo ed affidato alle strutture di accoglienza canina con oneri a carico del proprietario.

ART. 42
RESPONSABILITA’ DEL DETENTORE
1. Sul territorio dell’Unione chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie e ai relativi bisogni fisiologici ed etologici, in particolare:
a. fornisce costantemente acqua da bere ed alimentazione giornaliera corretta ed adeguata, nella quantità e nella qualità, alle esigenze della specie, della età e delle condizioni fisiologiche dell'animale.
b. i cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.
c. la detenzione dei cani alla catena deve essere evitata: qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza.
d. qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno otto metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza. I locali di ricovero devono essere aperti all'esterno per consentire sufficiente ventilazione ed illuminazione.
e. lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione o tenuti in cattività deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
ART. 43
RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE
1. Chiunque detiene un animale da affezione sul territorio dell’Unione o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.
ART. 44
ACCALAPPIAMENTO CANI VAGANTI E/O RANDAGI
1. I cittadini devono segnalare la presenza di cani vaganti al Comune di competenza per il successivo accalappiamento .
2. I cani vaganti saranno accalappiati dagli addetti autorizzati dal Comune e ricoverati al canile-sanitario di competenza.
3. Alle persone non autorizzate è vietato catturare animali vaganti e detenerli, se non per il solo tempo necessario a ricoverarli in apposite strutture da parte degli addetti autorizzati dal Comune.
4. Nei casi di particolare complessità o rischio sanitario potrà essere richiesta la collaborazione del servizio veterinario della ASL per la cattura dell’animale.
ART. 45
CUSTODIA E DESTINAZIONE DEI CANI ACCALAPPIATI
1. I cani accalappiati non possono essere soppressi né essere destinati alla sperimentazione, saranno presi in cura dal Servizio Veterinario della ASL e ricoverati nel canile-sanitario.
2. Se non tatuati saranno ricoverati per un periodo non inferiore a dieci giorni nel canile-sanitario con osservazione e trattamenti profilattici a cura del Servizio Veterinario della ASL, dopodiché potranno essere dati in affidamento in forma definitiva o temporanea ai privati che ne facciano richiesta o trasferiti nel canile-rifugio.
3. Se tatuati saranno riconsegnati al proprietario, cui spetta il pagamento delle sanzioni previste e delle spese di cattura, di custodia e sanitarie sostenute.
ART. 46
CANI DA PASTORE
1. I cani da pastore adibiti alla custodia di greggi, mandrie od armenti possono essere tenuti sciolti e senza museruola soltanto nel territorio rurale dell’Unione, e allorquando il bestiame sia in transito sulla pubblica strada.
2. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando utilizzati per i servizi di istituto;
3. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani addestrati impiegati in compiti di pubblica utilità (Protezione Civile).
ART. 47
COLOMBI IN CITTA'
1. Il Sindaci dei Comuni dell’Unione valutati gli aspetti biologici, sanitari e giuridici del problema possono con apposita ordinanza procedere, sentito il Servizio Veterinario della A.S.L., alla attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione di tali volatili.
2. E' fatto obbligo a tutti i cittadini di segnalare la presenza, agli uffici comunali, alla Polizia Locale nonché all’Asl territorialmente competente, di un numero considerevole di volatili morti sul territorio dell’Unione affinché siano eseguiti dall'Istituto Zooprofilattico competente gli opportuni esami di laboratorio.
TITOLO VI
SANZIONI - NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 48
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione ai sensi dell’art. 46 comma 3 dello Statuto dell'Unione dei Comuni del Soresinese e decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.
2. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso ed in atto sul territorio dei singoli Comuni facenti parte dell’Unione.
3. Il presente Regolamento, all’occorrenza, con delibera di Consiglio, è aggiornato di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno.
ART. 49
SANZIONI

1. Le violazioni ai disposti regolamentari o all’uso di concessioni o di autorizzazioni conforme alle condizioni ed alle prescrizioni specifiche cui sono subordinate, sono contestate dagli organi di controllo nei modi e nei termini previsti dalla legge 24/11/1981 n. 689 e sono punite con la sanzione amministrativa tra il minimo di Euro 75,00 ed il massimo di Euro 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria non è applicabile alle ordinanze eventualmente emesse relativamente alle materie oggetto del presente Regolamento che siano con tingibili ed urgenti in quanto l’inottemperanza alle stesse è perseguita ai sensi dell’art. 650 del codice Penale.
3. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta nei modi indicati nel verbale.
4. Fermo restando l’applicazione dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non è consentito il pagamento a mani dell’agente accertatore.
5. Fatto salvo quanto diversamente stabilito da disposizioni legislative i proventi delle sanzioni pecuniarie per la violazione delle norme contenute nel seguente regolamento vengono acquisiti al bilancio dell’Unione .
6. Le violazioni di cui al comma 1 comportano l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché, se del caso, l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e/o dell’esecuzione di quanto omesso quali sanzioni di natura risarcitoria o riparatoria.
7. Degli obblighi di cui al comma 5 viene fatta menzione nel verbale di accertamento redatto dagli organi di controllo, contestato o notificato al trasgressore e agli obbligati in solido
8. Qualora il trasgressore non ottemperi agli obblighi di cui al comma 5, l’ente di competenza ( Unione o singolo Comune relativamente alla materia interessata ) potrà provvedervi in sua vece. Le spese sostenute saranno poste a carico del trasgressore.
ART.50
COMPETENZE ATTUATIVE E GESTIONALI
1. Il Responsabile dell’Area di Vigilanza, a norma dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, può emanare provvedimenti attuativi delle norme del presente Regolamento, ed è competente in materia di provvedimenti amministrativi ex Legge 689/81.
2. L’ordinanza ingiunzione di pagamento, ovvero di archiviazione degli atti del procedimento sanzionatorio è adottata dal Responsabile dell’Area di Vigilanza entro il termine di 90 giorni dalla ricezione del rapporto e comunque non prima del termine previsto dall’art. 16 della legge 689/81.
3. Nell’emanare l’ordinanza ingiunzione di cui all’art. 18 della l. 689/81 il Responsabile dell’Area di Vigilanza determinerà l’entità della sanzione da irrogare tenuto conto dei criteri dettati dall’art. 11 della stessa legge e, in caso di reiterazione della violazione ex art. 8 bis legge 689/81, applicherà l’aumento fino a un terzo.



UNIONE DEI COMUNI DEL SORESINESE
(Provincia di Cremona)
Sede: 26015 Soresina (CR) – P.za Marconi, 7 - C.F. e P. IVA 01260290190

RELATA DI PUBBLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
(Approvato con delibera C.U. N. 21 del 29.11.2007)
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Il presente REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (che consta di n. 50 articoli) è stato approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni del Soresinese n.. 21 del 29/11/2007.
Il Segretario Dell'Unione
F.TO Dr. Luca Sagona
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1^ PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento è stato pubblicato all’Albo dell’Unione dei Comuni del Soresinese con la deliberazione di approvazione C.U. N. 21 del 29/11/2007 in data 21.12.2007 per quindici giorni consecutivi senza far luogo ad opposizioni o reclami.

La deliberazione G.U.. N. 21 del 21.12.2007 di approvazione del presente regolamento, è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 del decreto legislativo n. 267/18.08.2000 in data 02.01.2008.

2^ PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento è stato ripubblicato, ai sensi dell’art. 46 dello Statuto, per quindici giorni consecutivi

 all’Albo di ciascun Comune dell’Unione dei Comuni del Soresinese dall' 07.01.2008 al 22.01.2008.

 all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni del Soresinese dall' 07.01.2008 al 22.01.2008

Il Segretario dell'Unione
F.TO Dr. Luca Sagona
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IL PRESENTE REGOLAMENTO È DIVENUTO ESECUTIVO AI SENSI DI LEGGE IL 23 GENNAIO 2008

Soresina, 23 GENNAIO 2007
Il Segretario dell'Unione
F.TO Dr. Luca Sagona