COMUNE DI CASALMORANO

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ORDINANZA 2

 

 COMUNE DI CASALMORANO

Provincia di Cremona

 ORDINANZA N. 1

ABBATTIMENTO DELLE NUTRIE

SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

 ·           Constatata la preoccupante presenza di nutrie sul territorio del Comune di Casalmorano, destinata ad aumentare stante la loro elevata capacità riproduttiva;

·               Considerate le numerose segnalazioni pervenute da parte di operatori agricoli circa il gran numero di animali della specie "nutrie" presenti nel territorio comunale;

·               Visto l'allarme sociale per il rischio della salute umana connesso alla presenza di tali animali in gran numero;

·               Vista la relazione del Servizio di Medicina Veterinaria dell'A.S.L. di Cremona in data 4/7/2000, prot. n. 4827 D/GB/mf riportante testualmente nelle conclusioni "la pratica della pesca ma, soprattutto, la coltivazione delle nostre campagne attraverso l'irrigazione con acqua proveniente dai corsi superficiali, rappresenta un potenziale pericolo per l'uomo; infatti, gli animali che frequentano i corsi d'acqua possono trasmettere microrganismi, disseminare agenti patogeni che albergano, si moltiplicano e vengono successivamente espulsi attraverso feci o urine dal loro organismo. L'elemento più conosciuto è la leptospira, nelle sue svariate varietà sierologiche";

·               Visto quindi che questo meccanismo infettante è esponenziale in riferimento al numero di animali presenti nelle rogge o nei fiumi delle campagne;

·               Constatato che le guardie venatorie provinciali, pur prodigandosi al massimo, non riescono, per il momento, a far fronte al dilagare del fenomeno;

·               Considerato che tra la popolazione della nutria sono presenti, in percentuale considerevole, esemplari positivi, e quindi portatori del batterio della leptospirosi;

·               Viste le segnalazioni, in merito al problema sopraesposto, dei principali Consorzi Idraulici delle rogge e dei cavi passanti per il territorio comunale, i quali hanno manifestato preoccupazione, dal punto di vista della sicurezza idraulica, a causa della presenza delle nutrie e, di conseguenza, concordano per l'assunzione di provvedimenti miranti alla riduzione di questi animali;

·               Viste le analoghe ordinanze emesse dai Sindaci di alcuni Comuni della Provincia di Cremona, prova evidente della vastità assunta dal fenomeno nelle nostre zone;

·               Visto il Piano Provinciale che prevede l'uso delle gabbie per il trappolaggio ed al quale il Comune ha aderito;

·               Valutato ora di emettere un provvedimento d'urgenza mirato ad eliminare in modo più immediato la presenza di nutrie nel territorio comunale;

·               Accertato inoltre che la Giunta Regionale della Lombardia con delibera n. 31655 del 10/10/1997 insiste sulla necessità di "piani di abbattimento al fine di eradicare le nutrie";

·               Precisato che la presente ordinanza viene emessa dal Sindaco in qualità di Capo dell'Amministrazione Comunale e di Rappresentante della Comunità Locale, ai sensi dell'art. 50, comma V, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

·               Ritenuto quindi sussistenti tutti i presupposti per emettere un provvedimento d'urgenza atto a consentire l'abbattimento delle nutrie su tutto il territorio comunale, da parte di persone di provata affidabilità ed esperienza, specificatamente autorizzate dall'Amministrazione, al fine di scongiurare pericoli concreti e gravi all'incolumità ed alla salute pubblica e ad eliminare la fonte di gravissimi danni alle coltivazioni agricole ed alla fauna autoctona del territorio;

·               Visto il T.U.L.S. n. 1265 del 27/7/1934;

 O R D I N A

 1)            ai proprietari e/o conduttori dei fondi, con porto d'armi ad uso venatorio in regola;

 2)            ai Signori, muniti di licenza per porto d'armi ad uso caccia, in regola, con esclusivo uso delle armi normalmente autorizzate per l'attività venatoria, a munizione spezzata, elencati nell'allegato che forma parte integrante della presente ordinanza;

 l'abbattimento delle nutrie su tutto il territorio del Comune di Casalmorano, con incarico di provvedere al recupero e seppellimento delle stesse.

 Per ottimizzare e snellire i tempi di intervento, le persone autorizzate all'abbattimento potranno organizzarsi in squadre, ed in singole unità.

Le operazioni di abbattimento potranno essere effettuate dal 01.02.2006 al 30.04.2006 (compresi). L'abbattimento potrà avvenire tutti i giorni della settimana, dalle ore 00.00 alle ore 24.00.

 Poiché trattasi di intervento eccezionale e straordinario, l'abbattimento potrà essere eseguito nelle zone naturali e precluse alla caccia; a tutela della selvaggina, in tali zone, l'abbattimento dovrà essere attuato solo lungo le sponde dei corsi idrici e l'attraversamento di tali zone sarà consentito solo con armi scariche riposte nel fodero.

 In ogni caso dovranno essere rispettate le stesse distanze dalle abitazioni e dalle strade imposte dalla vigente legislazione in materia venatoria e di pubblica sicurezza; gli abbattimenti si svolgeranno, pertanto, con la massima cautela e nel massimo rispetto dell'incolumità della cittadinanza.

 Il Signor DRAGONI GIOVANNI è nominato coordinatore delle operazioni di abbattimento con l'obbligo di tenere costantemente registrati i nominativi dei partecipanti agli interventi, la data e l'ora dei medesimi, le zone su cui gli interventi andranno a svolgersi e il numero dei capi abbattuti che gli operatori comunicheranno settimanalmente.

 Sarà il Coordinatore ad autorizzare l'uscita delle squadre e dei singoli operatori.

 Le nutrie recuperate dovranno essere segnalate settimanalmente, indicandone il numero ed il luogo di abbattimento.

 Le carcasse delle nutrie abbattute dovranno essere smaltite mediante sotterramento rispettando le leggi antinquinamento (falda, distanza dai corsi d'acqua) come prevede il Regolamento di polizia veterinaria n. 320 dell'8/2/1954, praticamente in un terreno "adatto" si può eseguire uno scavo sufficientemente profondo per contenere tutte le carcasse (almeno mt. 2) come da parere prot. n. 853/2S del 10/3/1998 dell'A.S.L. della Provincia di Cremona Servizio Medicina Veterinaria.

Il seppellimento degli animali abbattuti dovrà avvenire nel rispetto dell'ambiente (lontananza da corsi d'acqua, rispetto della falda, ecc.).

 E' pertanto assolutamente vietato l'uscita delle squadre e delle singole unità senza l'autorizzazione del coordinatore, il quale dovrà informare immediatamente, se richiesto, il Sindaco, le Guardie Venatorie, gli organi di Pubblica Sicurezza ed ogni altra Autorità preposta, sull'attività delle squadre e dei singoli.

Inoltre è assolutamente vietato l'abbattimento di altri animali (selvaggina, ecc.) da parte dei cacciatori volontari. A coloro che non si atterranno al summenzionato divieto verrà revocata immediatamente la presente ordinanza e si provvederà con la segnalazione alle autorità competenti.

Le prestazioni dei volontari sono gratuite. I volontari, durante il loro servizio, dovranno sempre avere con sé il porto d'armi e copia della presente ordinanza.

 Ogni violazione alla presente ordinanza sarà immediatamente denunciata all'Autorità giudiziaria.

 La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

 La presente ordinanza viene anzitutto inviata al Signor Prefetto della Provincia di Cremona, notificata ai volontari e inviata al Presidente della Provincia di Cremona, all'A.S.L. della provincia di Cremona (servizio veterinario), al Presidente del Consorzio di Bonifica Naviglio Vacchelli, al Comandante della Stazione Carabinieri di Soresina, ai Sindaci dei Comuni limitrofi (Soresina, Annicco, Casalbuttano, Genivolta e Azzanello).

 Allegato: elenco cacciatori autorizzati.

  Casalmorano 26.01.2006

IL SINDACO

  Enrico Manifesti

 ALLEGATO ALL'ORDINANZA DI ABBATTIMENTO NUTRIE

N. 1 DEL 26.01.2006

DRAGONI Giovanni

nato a Casalmorano il 05.09.1949

res. Casalmorano , via Cogrossi n. 21

 

Porto d'armi n. 915585 - L

 

del 27.06.2001

CARRI Angelo

nato a Casalbuttano il 13.03.1954

res. Casalmorano via Carcano n. 8

 

Porto d'armi n. 524345 - L

 

del 21.07.1999

STEFANONI Leandro

nato a Casalmorano il 12.03.1945

res. Casalmorano via Cavour n. 12

 

Porto d'armi n. 099457 - M

 

del 20.06.2003

BONI Franco

nato a Cappella -Cantone il 02.12.1946

res. Casalmorano Vicolo Cristo n. 8

 

Porto d'armi n. 524224 - L

 

del 01.07.1999

 
 



 

COMUNE DI CASALMORANO

Prov. Di Cremona 

N° 04  Reg. Ord.

IL SINDACO

Premesso

  • Che a partire dal mese di novembre è diffusa la consuetudine dell’uso di petardi e botti di vario genere;
  • Che la cronaca riferisce sia del sequestro da parte degli organi preposti, di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio, che di danni  anche di grave entità derivati alle persone;
  • Che esiste un oggettivo pericolo derivante anche da quei prodotti per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiale esplodente, in grado di provocare danni fisici sia a chi li maneggia che a chi ne venisse fortuitamente colpito;
  • Che i botti, i petardi,  la fiale puzzolenti, le polveri pruriginose e quant’altro, se  usati impropriamente, possono provocare  danni all’integrità fisica delle persone e all’ambiente;
  • Che i materiali suddetti, per il modo spesso sconsiderato con il quale vengono usati, possono provocare danni, diretti o indiretti, alla salute dell’uomo, e alla sua integrità fisica;

Considerato che appare opportuno promuovere  specifici atti  per la prevenzione a tutela dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata la Polizia Locale;

Rilevato che in base alla vigente normativa non è possibile vietare, in via generale e assoluta, la vendita di prodotti artificiali pirotecnici per i quali è consentita la commercializzazione al pubblico;

Ritenuto di adottare specifiche misure di prevenzione atte a contrastare il fenomeno;

Visto il D. Lgs 31.3.1998, n. 114;

Vista al Legge Regionale 21.3.2000, n. 15;

Visto il D. Lgs 18.8.2000, n. 267;

 O R D I N A

         E’ vietato  provocare schiamazzi,  rumori molesti,  disturbo alla quiete pubblica, disturbo al riposo dei cittadini ecc, mediante l’accensione di fuochi d’artificio, il loro lancio,  l’uso improprio di petardi e botti  bombette castagnette di vario genere, fatte salve le seguenti disposizioni: 

·         La vendita dei prodotti sopra richiamati  è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali abilitati, nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla Legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto, all’etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori. In caso di accertata inosservanza, valutata la gravità dell’infrazione, in aggiunta alle altre sanzioni, verrà disposto il divieto di vendita dei prodotti in argomento, revocando la relativa autorizzazione;

·         La vendita in forma itinerante o su aree pubbliche è tassativamente vietata;

·         Gli organizzatori delle feste dovranno assicurare, con il proprio personale, un’assidua sorveglianza per il rispetto delle norme sopra richiamate.

 RICHIAMA 

I cittadini sulla oggettiva pericolosità dei prodotti di cui trattasi e sulla conseguente necessità di adottare ogni possibile precauzione  a tutela della propria e dell’altrui incolumità

L’inosservanza della presente Ordinanza, quando la Legge non dispone diversamente è punita con una sanzione pecuniaria di euro 100,00, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

La presente Ordinanza verrà resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio e verrà notificata, per i controlli di competenza, al Comando Carabinieri di Soresina e alla Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Soresinese. 

Dalla Residenza Municipale, li 13.12.2005 

                                                                                    IL SINDACO

                                                                                                       Enrico   Manifesti