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COMUNE DI
CASALMORANO
Provincia di Cremona
ORDINANZA N.
5
OBBLIGO PER
I CONDUTTORI DI CANI
DI RIMUOVERE GLI ESCREMENTI DEI
PROPRI ANIMALI
IL SINDACO
Premesso che il suolo
pubblico (strade, marciapiedi, piazze, aree
verdi ecc.) per incuria dei proprietari o
conduttori dei cani viene sovente
insudiciato dagli escrementi degli animali,
recando disturbo, disagio e pericolo per i
Concittadini, in particolare bambini ed
anziani;
vista la necessità di
intervenire, obbligando i proprietari dei
cani o le persone incaricate della loro
custodia di munirsi di apposite pinze,
palette e sacchetti di plastica onde poter
rimuovere i suddetti escrementi;
vista la Legge 689/81 e
successive modificazioni;
vista la Legge 689/81 e
successive modificazioni;
visto l'art.3.5.10 del
"Regolamento locale di igiene , Sanità
Pubblica e Veterinaria", al fine di evitare
problemi derivanti da possibili contatti con
le deiezioni dei cani
ORDINA
che i proprietari dei cani e
le persone momentaneamente incaricate della
loro custodia impediscano che l'animale
sporchi, con deiezioni o liquami organici, i
portici, i marciapiedi, gli attraversamenti
pedonali, gli accessi a civiche abitazioni,
gli spazi dei pubblici giardini in uso ai
Concittadini e gli spazi prospicienti.
A tal fine è fatto obbligo al proprietario
dei cani o alle persone momentaneamente
incaricate della loro custodia:
- di munirsi di apposite
pinze, palette, e sacchetti di plastica per
la raccolta delle deiezioni canine
depositate dagli animali.
- di provvedere immediatamente alla
completa pulizia ed all'asportazione delle deiezioni
qualora
a) che i trasgressori alla presente Ordinanza
saranno passibili di sanzione pecuniaria
amministrativa e , specificatamente:
-
sanzione di Euro 25,00
per chi non rimuove le deiezioni dal
suolo pubblico,
-
sanzione di Euro 25,00
per chi è trovato sprovvisto
dell'occorrente (pinza, paletta,
sacchetto di plastica e similari) per
rimuovere le deiezioni;
b) che contro il presente
provvedimento potrà essere presentato
ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale nei modi e termini previsti dalla
Legge n. 1304 del 6 Dicembre 1971 e
successive modificazioni, o al presidente
della Repubblica Italiana nei termini e nei
modi stabiliti dal D.P.R. N. 1199 DEL 24
Novembre 1971 (rispettivamente 60 e 120
giorni dalla data di pubblicazione);
DISPONE
che il presente provvedimento
venga reso noto a tutta la Cittadinanza
tramite pubblici avisi e l'affissione
all'Albo Pretorio
Casalmorano li 12 Dicembre
2005
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