COMUNE DI CASALMORANO

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Provincia di Cremona

 ORDINANZA N. 5

OBBLIGO PER I CONDUTTORI DI CANI
DI RIMUOVERE GLI ESCREMENTI DEI
PROPRI ANIMALI

IL SINDACO

Premesso che il suolo pubblico (strade, marciapiedi, piazze, aree verdi ecc.) per incuria dei proprietari o conduttori dei cani viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali, recando disturbo, disagio e pericolo per i Concittadini, in particolare bambini ed anziani;

vista la necessità di intervenire, obbligando i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia di munirsi di apposite pinze, palette e sacchetti di plastica onde poter rimuovere i suddetti escrementi;

vista la Legge 689/81 e successive modificazioni;

vista la Legge 689/81 e successive modificazioni;

visto l'art.3.5.10 del "Regolamento locale di igiene , Sanità Pubblica e Veterinaria", al fine di evitare problemi derivanti da possibili contatti con le deiezioni dei cani

ORDINA

che i proprietari dei cani e le persone momentaneamente incaricate della loro custodia impediscano che l'animale sporchi, con deiezioni o liquami organici, i portici, i marciapiedi, gli attraversamenti pedonali, gli accessi a civiche abitazioni, gli spazi dei pubblici giardini in uso ai Concittadini e gli spazi prospicienti.
A tal fine è fatto obbligo al proprietario dei cani o alle persone momentaneamente incaricate della loro custodia:

- di munirsi di apposite pinze, palette, e sacchetti di plastica per la raccolta delle deiezioni canine depositate dagli animali.

- di provvedere immediatamente alla completa pulizia ed all'asportazione delle deiezioni qualora

a) che i trasgressori alla presente Ordinanza saranno passibili di sanzione pecuniaria amministrativa e , specificatamente:

  • sanzione di Euro 25,00 per chi non rimuove le deiezioni dal suolo pubblico,

  • sanzione di Euro 25,00 per chi è trovato sprovvisto dell'occorrente (pinza, paletta, sacchetto di plastica e similari) per rimuovere le deiezioni;

b) che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e termini previsti dalla Legge n. 1304 del 6 Dicembre 1971 e successive modificazioni, o al presidente della Repubblica Italiana nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. N. 1199 DEL 24 Novembre 1971 (rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione);

DISPONE

che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la Cittadinanza tramite pubblici avisi e l'affissione all'Albo Pretorio

Casalmorano li 12 Dicembre 2005