COMUNE DI CASALMORANO

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COMUNE DI CASALMORANO

Prov. Di Cremona 

N° 04  Reg. Ord.

IL SINDACO

Premesso

  • Che a partire dal mese di novembre è diffusa la consuetudine dell’uso di petardi e botti di vario genere;
  • Che la cronaca riferisce sia del sequestro da parte degli organi preposti, di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio, che di danni  anche di grave entità derivati alle persone;
  • Che esiste un oggettivo pericolo derivante anche da quei prodotti per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiale esplodente, in grado di provocare danni fisici sia a chi li maneggia che a chi ne venisse fortuitamente colpito;
  • Che i botti, i petardi,  la fiale puzzolenti, le polveri pruriginose e quant’altro, se  usati impropriamente, possono provocare  danni all’integrità fisica delle persone e all’ambiente;
  • Che i materiali suddetti, per il modo spesso sconsiderato con il quale vengono usati, possono provocare danni, diretti o indiretti, alla salute dell’uomo, e alla sua integrità fisica;

Considerato che appare opportuno promuovere  specifici atti  per la prevenzione a tutela dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata la Polizia Locale;

Rilevato che in base alla vigente normativa non è possibile vietare, in via generale e assoluta, la vendita di prodotti artificiali pirotecnici per i quali è consentita la commercializzazione al pubblico;

Ritenuto di adottare specifiche misure di prevenzione atte a contrastare il fenomeno;

Visto il D. Lgs 31.3.1998, n. 114;

Vista al Legge Regionale 21.3.2000, n. 15;

Visto il D. Lgs 18.8.2000, n. 267;

 O R D I N A

         E’ vietato  provocare schiamazzi,  rumori molesti,  disturbo alla quiete pubblica, disturbo al riposo dei cittadini ecc, mediante l’accensione di fuochi d’artificio, il loro lancio,  l’uso improprio di petardi e botti  bombette castagnette di vario genere, fatte salve le seguenti disposizioni: 

·         La vendita dei prodotti sopra richiamati  è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali abilitati, nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla Legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto, all’etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori. In caso di accertata inosservanza, valutata la gravità dell’infrazione, in aggiunta alle altre sanzioni, verrà disposto il divieto di vendita dei prodotti in argomento, revocando la relativa autorizzazione;

·         La vendita in forma itinerante o su aree pubbliche è tassativamente vietata;

·         Gli organizzatori delle feste dovranno assicurare, con il proprio personale, un’assidua sorveglianza per il rispetto delle norme sopra richiamate.

 RICHIAMA 

I cittadini sulla oggettiva pericolosità dei prodotti di cui trattasi e sulla conseguente necessità di adottare ogni possibile precauzione  a tutela della propria e dell’altrui incolumità

L’inosservanza della presente Ordinanza, quando la Legge non dispone diversamente è punita con una sanzione pecuniaria di euro 100,00, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

La presente Ordinanza verrà resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio e verrà notificata, per i controlli di competenza, al Comando Carabinieri di Soresina e alla Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Soresinese. 

Dalla Residenza Municipale, li 13.12.2005 

                                                                                    IL SINDACO

                                                                                                       Enrico   Manifesti