|
COMUNE DI
CASALMORANO
Prov. Di
Cremona
N°
04 Reg. Ord.
IL SINDACO
Premesso
-
Che a
partire dal mese di novembre è diffusa
la consuetudine dell’uso di petardi e
botti di vario genere;
-
Che la
cronaca riferisce sia del sequestro da
parte degli organi preposti, di artifici
illeciti, messi abusivamente in
commercio, che di danni anche di grave
entità derivati alle persone;
-
Che
esiste un oggettivo pericolo derivante
anche da quei prodotti per i quali è
ammessa la vendita al pubblico,
trattandosi pur sempre di materiale
esplodente, in grado di provocare danni
fisici sia a chi li maneggia che a chi
ne venisse fortuitamente colpito;
-
Che i
botti, i petardi, la fiale puzzolenti,
le polveri pruriginose e quant’altro,
se usati impropriamente, possono
provocare danni all’integrità fisica
delle persone e all’ambiente;
-
Che i
materiali suddetti, per il modo spesso
sconsiderato con il quale vengono usati,
possono provocare danni, diretti o
indiretti, alla salute dell’uomo, e alla
sua integrità fisica;
Considerato
che appare opportuno promuovere specifici
atti per la prevenzione a tutela dei
cittadini, nella quale è fortemente
impegnata la Polizia Locale;
Rilevato che
in base alla vigente normativa non è
possibile vietare, in via generale e
assoluta, la vendita di prodotti artificiali
pirotecnici per i quali è consentita la
commercializzazione al pubblico;
Ritenuto di
adottare specifiche misure di prevenzione
atte a contrastare il fenomeno;
Visto il D.
Lgs 31.3.1998, n. 114;
Vista al
Legge Regionale 21.3.2000, n. 15;
Visto il D.
Lgs 18.8.2000, n. 267;
O
R D I N A
E’ vietato provocare schiamazzi, rumori
molesti, disturbo alla quiete pubblica,
disturbo al riposo dei cittadini ecc,
mediante l’accensione di fuochi d’artificio,
il loro lancio, l’uso improprio di petardi
e botti bombette castagnette di vario
genere, fatte salve le seguenti
disposizioni:
·
La vendita
dei prodotti sopra richiamati è consentita
esclusivamente negli esercizi commerciali
abilitati, nel rigoroso rispetto dei limiti
e delle modalità stabilite dalla Legge, con
particolare riguardo al quantitativo massimo
che può essere detenuto, all’etichettatura e
alle norme poste a tutela dei minori. In
caso di accertata inosservanza, valutata la
gravità dell’infrazione, in aggiunta alle
altre sanzioni, verrà disposto il divieto di
vendita dei prodotti in argomento, revocando
la relativa autorizzazione;
·
La vendita in
forma itinerante o su aree pubbliche è
tassativamente vietata;
·
Gli
organizzatori delle feste dovranno
assicurare, con il proprio personale,
un’assidua sorveglianza per il rispetto
delle norme sopra richiamate.
RICHIAMA
I cittadini sulla oggettiva pericolosità dei prodotti di cui trattasi e
sulla conseguente necessità di adottare ogni
possibile precauzione a tutela della
propria e dell’altrui incolumità
L’inosservanza della presente Ordinanza,
quando la Legge non dispone diversamente è
punita con una sanzione pecuniaria di euro
100,00, fatta salva, ove il fatto assuma
rilievo penale, la denuncia all’Autorità
Giudiziaria.
La presente
Ordinanza verrà resa nota mediante la
pubblicazione all’Albo Pretorio e verrà
notificata, per i controlli di competenza,
al Comando Carabinieri di Soresina e alla
Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del
Soresinese.
Dalla
Residenza Municipale, li 13.12.2005
IL
SINDACO
Enrico
Manifesti |